Il Dait ha pubblicato, in data 20 maggio 2026, il Parere n. 9236 del 17 marzo 2026, con il quale ha preso in esame la situazione di un’Unione di Comuni nella quale lo Statuto ha previsto una composizione della Giunta più ampia rispetto a quanto stabilito dalla normativa statale. In particolare, la disposizione statutaria ha consentito al Presidente dell’Unione di nominare Assessori, non solo tra i Sindaci e gli Amministratori dei Comuni aderenti, ma anche tra Consiglieri comunali o cittadini esterni, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità.
Si è trattato di una previsione che, pur apparendo più flessibile, si è posta in evidente contrasto con l’art. 32, comma 3, del Tuel, il quale ha stabilito in modo tassativo che la Giunta dell’Unione debba essere composta esclusivamente dai componenti dell’Esecutivo dei Comuni associati, cioè dagli Assessori comunali in carica.
Il Dait ha ricostruito il quadro normativo, ricordando che le Unioni di Comuni, pur essendo Enti Locali, non sono Enti autonomi dotati di una propria potestà organizzativa piena. La loro disciplina rientra infatti nella materia degli Organi di governo, per i quali l’art. 117, comma 2, lett. p), della Costituzione, ha attribuito alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Tale impostazione è stata confermata anche dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 50/2015, nella quale si è affermato che le Unioni non rappresentano un livello territoriale distinto ma una forma istituzionale di esercizio associato di funzioni comunali. Ne è derivato che la composizione dei loro Organi non ha potuto essere rimessa alla libera determinazione statutaria, ma ha dovuto conformarsi alla disciplina statale.
Alla luce di ciò, il Dait ha concluso che lo Statuto non ha potuto ampliare la platea dei soggetti nominabili ad Assessore oltre quanto previsto dall’art. 32 del Tuel. La norma statale ha prevalso e la Giunta ha dovuto essere composta solo da membri delle Giunte dei Comuni aderenti.
La previsione statutaria più estesa è pertanto illegittima.
Il Parere ha affrontato poi il tema delle conseguenze operative derivanti da una Giunta composta in modo irregolare. Sul punto è stato richiamata la giurisprudenza amministrativa relativa alla figura del Funzionario di fatto, secondo la quale gli atti adottati da un Organo la cui investitura sia viziata non sono stati considerati automaticamente nulli. Essi sono rimasti validi e riferibili all’Ente, salvo impugnazione nei termini di legge. In mancanza di contestazioni, tali atti hanno acquistato stabilità e non hanno potuto essere rimessi in discussione.
In conclusione, il Parere ha ribadito che la composizione della Giunta unionale è di competenza statale, non rimessa allo Statuto, e non è possibile derogare all’art. 32 del Tuel.
Gli atti adottati da una Giunta irregolare sono rimasti validi, se non tempestivamente impugnati.


