Farmacia: l’entrata finanziaria derivante dall’alienazione dev’essere contabilizzata nella gestione in conto capitale

Un Sindaco ha posto alla Corte dei conti Lombardia un quesito del seguente tenore: “un Comune titolare di un diritto quale la titolarità di una Farmacia che provvede alla cessione dello stesso attraverso una procedura ad evidenza pubblica può iscrivere l’introito della vendita di un diritto, tutto o in parte, al Titolo III — del bilancio entrate extratributarie”.

La Sezione, con la Delibera n. 458 del 15 dicembre 2015, afferma che è evidente come l’entrata finanziaria derivante dall’alienazione della Farmacia debba essere contabilizzata nella gestione in conto capitale. In particolare, il corrispettivo dell’alienazione della Farmacia va contabilizzato tra le entrate del Titolo 4 “Entrate in conto capitale”, Tipologia 400 “Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali”. Pertanto, poiché l’entrata finanziaria in discorso va contabilizzata al Titolo IV tra le “Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali”, essa per sua natura deve essere destinata al finanziamento delle spese del Titolo II “Spese in conto capitale”.

Corte dei conti Lombardia – Delibera n. 458 del 15 dicembre 2015

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