La necessarietà della scelta della forma societaria nella gestione di un servizio di interesse pubblico può essere dedotta anche dall’esame dei parametri di sostenibilità e convenienza

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Friuli-Venezia Giulia, Deliberazione n. 25/2026/Par

di Angelo “Lucio” Cavallari

Fatto

Un Comune del Friuli-Venezia Giulia ha chiesto alla Sezione regionale di controllo competente un Parere ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del Dlgs. n. n. 175/2016[1] (Tusp), relativamente all’acquisto di una quota di partecipazione di 15 azioni nella Spa, pari allo 0,10% del Capitale azionario per un costo complessivo di Euro 4.800, “quale Società operante in conformità al modello in house providing’ e affidamento ad essa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14[2]

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