(Adnkronos) – I saldi estivi 2026 prenderanno il via il 4 luglio in gran parte d’Italia, con l’eccezione delle province autonome di Trento e Bolzano, dove sono previste date diverse. In Abruzzo i saldi dureranno massimo sessanta giorni, con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno. Questo è quanto stabilito dalla Determinazione 69/DPH007 del 21 novembre 2025 della giunta regionale. In Basilicata è stato stabilito che i saldi estivi 2026 si svolgeranno dal 4 luglio al 1° settembre 2026. Durante questo periodo, le vendite di fine stagione dovranno essere chiaramente pubblicizzate come tali. Confermato il divieto delle vendite promozionali nei 30 giorni precedenti dall’inizio.
In Calabria i saldi estivi 2026 prenderanno il via il 4 luglio e si concluderanno dopo 60 giorni, il 1° settembre 2026. La normativa regionale prevede inoltre il divieto di effettuare vendite promozionali nei 15 giorni precedenti l’inizio dei saldi. In Campania i saldi estivi 2026 prenderanno il via sabato 4 luglio e avranno una durata massima di 60 giorni. Lo ha stabilito la Giunta regionale con la delibera n. 266, approvata il 9 giugno 2026, in linea con gli indirizzi nazionali e con quanto concordato con le associazioni di categoria lo scorso 27 maggio. La normativa regionale prevede inoltre il divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni precedenti l’inizio dei saldi. Di conseguenza, dal 4 giugno 2026 gli esercenti non possono avviare nuove promozioni. Per garantire trasparenza a consumatori ed esercenti, nelle more della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC), è già consultabile la delibera sul portale istituzionale nella sezione ‘Casa di vetro’.
In Emilia-Romagna i saldi estivi 2026 inizieranno sabato 4 luglio e potranno svolgersi per un massimo di 60 giorni, come previsto dalla deliberazione della giunta regionale n. 1804/2016. La stessa normativa stabilisce inoltre il divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni precedenti l’avvio dei saldi. La disciplina regionale si inserisce nel quadro delle disposizioni generali sul commercio previste dal decreto legislativo n. 114/1998, che regola, tra l’altro, le vendite promozionali e quelle di liquidazione.
In Friuli Venezia Giulia i saldi estivi 2026 prenderanno il via sabato 4 luglio e si concluderanno il 30 settembre, come previsto dalla legge regionale n. 29 del 5 dicembre 2005. A differenza di quanto avviene in molte altre regioni, la normativa regionale consente inoltre di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno, senza limitazioni nei giorni precedenti l’avvio dei saldi.
Nel Lazio i saldi estivi 2026 prenderanno il via sabato 4 luglio, come comunicato dalla Regione con nota del 25 novembre 2025. Le vendite di fine stagione potranno svolgersi per un periodo massimo di sei settimane consecutive a partire dalla data di avvio. Restano inoltre in vigore le disposizioni previste dall’articolo 34 della legge regionale n. 22/2019 (Testo unico del commercio), compreso il divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni precedenti l’inizio dei saldi.
In Liguria gli sconti estivi 2026 prenderanno il via sabato 4 luglio, come previsto dall’articolo 119 della legge regionale 2 gennaio 2007. La giunta regionale può tuttavia modificare annualmente la data di avvio su richiesta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e sentiti i Comuni. Gli esercenti che intendono effettuare le vendite di fine stagione devono darne comunicazione almeno tre giorni prima dell’inizio dei saldi, mediante un cartello ben visibile dall’esterno del punto vendita, riportando le informazioni previste dalla normativa regionale. I saldi devono essere chiaramente presentati al pubblico come vendite di fine stagione. La normativa regionale stabilisce inoltre che le vendite di fine stagione non possono essere effettuate dagli esercizi commerciali che operano con la formula outlet.
In Lombardia la stagione estiva degli sconti prenderà il via sempre il 4 luglio e si concluderà martedì 1° settembre, per una durata complessiva di 60 giorni, come previsto dalla DGR n. IX/2667 del 14 dicembre 2011. La normativa regionale prevede inoltre il divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni precedenti l’inizio dei saldi. Di conseguenza, dal 4 giugno 2026 non sarà più possibile avviare nuove promozioni, mentre quelle già in corso potranno essere pubblicizzate fino al 3 giugno 2026. Durante il periodo dei saldi, gli esercenti sono tenuti a indicare accanto a ogni prodotto il prezzo originario e la percentuale di sconto applicata. L’indicazione del prezzo finale scontato resta invece facoltativa.
Nelle Marche i saldi si svolgeranno dal 4 luglio al 1° settembre, mentre quelli invernali partiranno sabato 3 gennaio e termineranno il 1° marzo 2026. Le date sono state stabilite dalla giunta regionale in linea con quanto condiviso in sede di Coordinamento tecnico interregionale e dalla Commissione Sviluppo economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
In Molise i ribassi estivi prenderanno il via sabato 4 luglio e potranno proseguire per un massimo di 60 giorni, come previsto dalla Legge regionale 18 ottobre 2021, n. 4. La normativa regionale stabilisce inoltre il divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni precedenti e nei 30 giorni successivi all’inizio dei saldi.
In Piemonte i saldi estivi 2026 prenderanno il via il 4 luglio, in linea con quanto stabilito dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla normativa regionale. Le vendite di fine stagione potranno avere una durata complessiva di otto settimane, anche non continuative. La scansione temporale delle otto settimane è definita dai singoli Comuni e gli esercenti sono tenuti a rispettarla. La normativa regionale prevede inoltre il divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni precedenti l’inizio dei saldi.
In Puglia i saldi estivi 2026 prenderanno il via sabato 4 luglio, in linea con il calendario condiviso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e si concluderanno il 15 settembre 2026. La normativa regionale prevede inoltre il divieto di effettuare vendite promozionali nei 15 giorni precedenti l’inizio dei saldi. In Sardegna i saldi estivi 2026 prenderanno il via sabato 4 luglio, come previsto dalla normativa regionale che disciplina le vendite di fine stagione. La data di avvio coincide con il primo sabato di luglio, in linea con il calendario adottato dalla maggior parte delle regioni italiane. Le regole sono stabilite dal Decreto assessoriale n. 8 del 15 giugno 2011 e dalla legge regionale n. 17/2006, che disciplinano le modalità di svolgimento dei saldi sul territorio regionale.
In Sicilia i saldi estivi 2026 si svolgeranno dal 4 luglio al 15 settembre, come previsto dal Decreto assessoriale n. 2763/1.S del 14 ottobre 2025 (scarica il documento in PDF), che disciplina il calendario delle vendite di fine stagione e delle vendite promozionali per il biennio 2026-2027. La normativa regionale consente inoltre di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno, compresi i 30 giorni precedenti l’inizio dei saldi.
In Toscana sconti al via sempre sabato 4 luglio e dureranno 60 giorni, come stabilito dalla Delibera della Giunta regionale n. 607 del 18 maggio 2026. La decisione individua la data di avvio delle vendite di fine stagione e ne conferma la durata complessiva per l’intero territorio regionale.
In Umbria le vendite di fine stagione inizieranno in linea col resto d’Italia, come previsto dall’articolo 31 della legge regionale n. 10/2014. Le vendite di fine stagione potranno svolgersi per un periodo massimo di 60 giorni a partire dalla data di avvio.
Anche in Valle d’Aosta le vendite di fine estate inizieranno nel primo sabato di luglio e termineranno il 30 settembre, per un totale quindi di 60 giorni. Non sarà possibile effettuare vendite promozionali nei 15 giorni antecedenti l’inizio degli sconti. Le vendite di fine stagione estiva 2026 in Veneto si svolgeranno dal 4 luglio al 31 agosto, come previsto dalla disciplina regionale vigente di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1105 del 28 giugno 2013.
Regole vendite di fine stagione per commercianti e clienti
In vista del periodo estivo dedicato ai saldi, Federazione Moda Italia e Confcommercio ricordano una serie di indicazioni fondamentali, sia per gli esercenti che per i clienti, per effettuare gli acquisti in saldo seguendo norme di sicurezza e trasparenza. Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto. A differenza degli acquisti nei negozi fisici, in quelli online è possibile restituire il prodotto o effettuare cambi entro 14 giorni dal ricevimento a prescindere dall’esistenza di un vizio.
Prova dei capi: non c’è obbligo. E’ rimesso alla discrezionalità del negoziante. Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante e vanno favoriti i pagamenti cashless. Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.
Indicazione del prezzo: obbligo di indicare il prezzo normale di vendita (tenendo conto che, in base al D.lgs 26/2023, va indicato il prezzo più basso applicato alle generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti l’avvio dei saldi), lo sconto e il prezzo finale. In particolare, si evidenzia che nelle regioni in cui è possibile effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno (Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Umbria) o fino a 15 giorni prima della data inizio saldi (Calabria , Puglia e Valle d’Aosta) il prezzo da considerare e su cui applicare lo sconto durante i saldi dovrà essere quello relativo all’eventuale campagna promozionale effettuata prima dei saldi.
Come funzionano? Ecco la guida completa
I saldi, informa Confcommercio, sono vendite di fine stagione e riguardano tutti i prodotti che, come recita l’art. 15 del D. Lgs. 114/98 (Decreto Bersani), se non venduti entro un certo periodo di tempo sono suscettibili di notevole deprezzamento. Nei saldi, quindi, è interessata la merce rimasta alla fine della stagione autunno/inverno o primavera/estate. Le promozioni, invece, riguardano alcuni articoli ai quali vengono applicati ribassi di prezzo (generalmente con percentuali di sconto più basse di quelle applicate durante i saldi) per agevolare le vendite di un certo prodotto o, in generale, nel negozio. Ma perché le vendite di fine stagione si chiamano saldi? Questa parola è entrata ormai nel gergo comune con una qualifica ben precisa, ma in realtà è strettamente connessa ad un lessico commerciale. Il termine ‘saldi’indica, infatti, la differenza tra le entrate e le uscite, nonché un “saldo” positivo o negativo; motivo per cui i saldi sono la merce che non è stata venduta in un negozio a fine stagione e la vendita stessa dell’invenduto.
I saldi, o vendite di fine stagione, rientrano nelle cosiddette Vendite Straordinarie. Ma cosa si intende con questa definizione? Nella Riforma della disciplina relativa al settore commercio (Art. 15 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114) viene data la definizione di vendite straordinarie nel modo seguente: le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti. I saldi, dunque, non sono l’unico tipo di vendita straordinaria possibile: accanto alle vendite di fine stagione sono anche disciplinate le vendite di liquidazione e le vendite promozionali.
Nella definizione di vendita straordinaria sono incluse tre tipologie di vendita. 1) Vendite di fine stagione (o saldi): sono le vendite che interessano i prodotti di moda o di carattere stagionale che sono soggetti a deprezzamento se restano invenduti. 2) Vendite di liquidazione sono vendite che possono avvenire in qualunque periodo dell’anno al fine di cedere, in poco tempo, i propri prodotti ma solamente se sussistono le seguenti condizioni: cessione dell’azienda; cessazione dell’attività commerciale; trasformazione o rinnovo dei locali; trasferimento dell’azienda in altro locale. Le vendite di liquidazione, affinché possano essere svolte correttamente, devono prima essere comunicate al comune di competenza, che verificherà se sussistono le sopra citate condizioni.
3) Vendite promozionali non sono vincolate ad uno specifico periodo dell’anno e avvengono per un limitato periodo di tempo. Su queste ultime la legislazione è lacunosa: il Decreto Bersani si limita a dire che le vendite promozionali possono essere effettuate per una parte specifica dei prodotti venduti e per periodi di tempo limitati. Le Regioni, pertanto, dettano regole più precise per la disciplina delle promozioni con l’obiettivo di distinguerle dai saldi e ponendo eventualmente limiti allo svolgimento nei periodi antecedenti le vendite di fine stagione (tra i 15 e i 40 giorni). In accordo con le organizzazioni locali dei consumatori e delle imprese del commercio, alle Regioni spetta il ruolo decisionale sulle modalità di svolgimento, sul periodo e la durata delle vendite di liquidazione e dei saldi e, infine, sull’adeguata pubblicità di informazione dei consumatori. Per un corretto acquisto degli articoli in saldo, è obbligatorio per gli esercenti esporre chiaramente il prezzo originale e quello scontato della merce, con la relativa percentuale di sconto applicata; non è invece obbligatorio il cambio dopo l’acquisto. Questo è generalmente lasciato alla discrezionalità del commerciante, a meno che il prodotto non abbia gravi vizi occulti, nel qual caso scatta l’obbligo della sostituzione o della restituzione del prezzo. Una delle aree di sviluppo nell’ambito delle tecnologie degli ultimi anni sono senz’altro i sistemi di pagamento digitali. Il generale processo di digitalizzazione a cui tende il Paese necessita di un adeguamento anche nelle dinamiche del commercio.
da 516 a 3.098 euro sanzioni per violazione regole
Quali sono le sanzioni per la violazione delle regole dei saldi? Le diverse normative regionali, informa Confcommercio, che definiscono nel dettaglio lo svolgimento dei saldi, contengono anche le relative sanzioni applicabili qualora non venissero rispettate le norme dettate. Le violazioni delle norme nazionali in materia di saldi sono punite ai sensi della Legge 114/1998, Art. 22, commi 3, 6 e 7. Le sanzioni possono andare da 516 a 3.098 euro (1.032 euro se il pagamento è immediato) e variano da regione a regione. Ad ogni modo le violazioni indicate dalla legge sono: merce in saldo senza cartellino del prezzo, dove deve essere indicato il prezzo pieno, la percentuale di sconto e il prezzo finale; saldi fuori da periodo; mancata separazione dei prodotti in saldo da quelli a prezzo pieno; indicazioni obbligatorie poco visibili, che potrebbero ingannare il consumatore; pubblicità ingannevole per il consumatore inerente la svendita in atto.
La storia, prime norme nel periodo fascista
Perché le vendite di fine stagione si chiamano saldi? Questa parola, ricorda Confcommercio, è entrata ormai nel gergo comune con una qualifica ben precisa, ma in realtà è strettamente connessa ad un lessico commerciale. Il termine ‘saldi’ indica, infatti, la differenza tra le entrate e le uscite, nonché un saldo positivo o negativo; motivo per cui i saldi sono la merce che non è stata venduta in un negozio a fine stagione e la vendita stessa dell’invenduto. La nascita dei saldi in Italia è segnata da una storia molto interessante, riportata in una pubblicazione dell’Istituto Bruno Leoni (centro studi torinese), firmata dall’avvocato Silvio Boccalatte.
E’ nel periodo dell’Italia fascista che vengono promulgate le prime leggi sulle “vendite straordinarie”, comunemente chiamate saldi. Risale al 2 giugno 1939 l’introduzione di due categorie di vendita: le vendite di liquidazione e le vendite straordinarie. Entrambe furono definite forme di vendita al pubblico con le quali un commerciante cerca di esitare in breve tempo tutte le proprie merci o gran parte di esse, presentando al pubblico la vendita come occasione particolarmente favorevole. Le vendite straordinarie riguardavano, in particolare, la vendita di capi d’abbigliamento, poiché erano considerati prodotti di carattere stagionale suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono esitati durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo. Alcune norme nel tempo sono state mantenute, come ad esempio il cartellino sulla merce che deve indicare chiaramente il prezzo, senza essere modificato durante l’intero periodo dei saldi. A cambiare, invece, è la possibilità dei negozianti di scegliere liberamente il periodo in cui effettuare le vendite straordinarie. Le leggi odierne, infatti, regolamentano il periodo dell’anno in cui devono essere svolti i saldi, sia in estate che in inverno.
In quel tempo, uno dei principali fattori a scoraggiare i commercianti era la trafila burocratica indispensabile per aderire alle vendite straordinarie. Era necessario, infatti, presentare una domanda e attendere che fosse approvata da una parte della corporazione locale, ovvero dalle associazioni controllate dal governo intorno a cui ruotava il piano economico del fascismo.
La fine del regime fascista nel 1944 comportò, nelle zone in cui l’Italia era stata liberata, l’abolizione delle sopra citate corporazioni. I poteri che finora avevano detenuto, furono trasferiti integralmente alle camere di commercio, industria e agricoltura dei vari capoluoghi e agli Uffici provinciali dell’industria e del commercio. In realtà non è tutto, poiché venne emanato un ulteriore decreto legislativo in grado di rimettere ordine e organizzazione sul tema saldi. La legge del 1980 ha determinato lo svolgimento dei saldi in massimo due diversi periodi dell’anno e la loro durata, che non poteva essere superiore alle quattro settimane. Si definiva anche l’esposizione della merce in saldo: doveva essere indicata chiaramente ed esibita in modo separato da quella non in saldo.
Dopo la legge del 1980, ulteriori modifiche furono eseguite dieci anni dopo dalla legge 12 aprile 1991, n. 130. Uno degli emendamenti più importanti riguarda l’unificazione, in tutta Italia, dei periodi dei saldi. Se prima la decisione spettava alle Camere di commercio, con la legge 1991 i saldi si sarebbero svolti negli stessi periodi, ovvero dal 7 gennaio al 7 marzo e dal 10 luglio al 10 settembre. Al di fuori di questi periodi erano concesse solamente le ‘vendite promozionali’ che, però, erano vietate nei 40 giorni precedenti ai saldi e per l’abbigliamento duranti i giorni dei saldi.
Sette anni dopo, nel 1998, hanno fatto seguito alla legge del 1991 ulteriori modifiche sulle date delle vendite straordinarie. Fu stabilito, infatti, che fossero le singole regioni a deliberare la data di inizio saldi. Un potere che venne rafforzato nel 2001 con la riforma del titolo V della Costituzione Italiana, in cui le regioni hanno acquisito sempre più poteri decisionali, iniziando a disporre quasi del tutto in fatto di legislazione del commercio. Resta, ad oggi, alle Regioni la facoltà di stabilire una specifica disciplina in materia di vendite straordinarie, comportando vincoli e divieti diversi da regione a regione.
(di Sabrina Rosci)




