Con la Delibera n. 210 del 25 maggio 2026, depositata l’8 giugno 2026, l’Autorità nazionale Anticorruzione ha approvato una modifica al Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di Contratti pubblici, adottato con Delibera n. 271/2023 e successivamente modificato nel 2024. La revisione interviene sull’art. 4 del Regolamento, ampliando le ipotesi di falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri rilevanti ai fini dell’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità.
La modifica si inserisce nel quadro delle funzioni di vigilanza attribuite ad Anac dal “Codice dei Contratti pubblici” e mira a rafforzare i controlli sulla correttezza delle dichiarazioni rese sia dagli Operatori economici sia dalle Stazioni appaltanti e dagli Enti concedenti.
Particolare attenzione viene dedicata al sistema di qualificazione delle Stazioni appaltanti e delle Centrali di committenza, uno degli elementi centrali della riforma introdotta dal nuovo “Codice dei Contratti pubblici”.
Le fattispecie già previste
L’art. 4 del Regolamento continua a ricomprendere tra le ipotesi di falsa dichiarazione:
- le dichiarazioni false rese dai soggetti obbligati nei confronti di Anac;
- le false dichiarazioni o la produzione di documentazione non veritiera da parte degli operatori economici in sede di gara;
- le false attestazioni rese ai fini della qualificazione degli operatori economici;
- le comunicazioni non veritiere relative ai procedimenti di precontenzioso.
Le novità per Stazioni appaltanti ed Enti concedenti
L’intervento più significativo riguarda l’introduzione di nuove fattispecie sanzionabili riferite direttamente alle Stazioni appaltanti e agli Enti concedenti.
La Delibera inserisce infatti tra le ipotesi di falsa dichiarazione il rilascio di informazioni fuorvianti o non veritiere finalizzate a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione in realtà non sussistenti.
In particolare, Anac individua espressamente tre situazioni:
- la dichiarazione della presenza di una struttura organizzativa stabile quando il personale continua di fatto a operare presso l’amministrazione di provenienza;
- la dichiarazione della presenza di personale formalmente assegnato alla struttura stabile ma in realtà impiegato in altre attività;
- la produzione di dichiarazioni non veritiere riguardanti il sistema di formazione e aggiornamento del personale.
Focus sulla qualificazione delle Stazioni appaltanti
Le nuove previsioni si collegano direttamente al Sistema di qualificazione introdotto dagli artt. 62 e 63 del “Codice dei Contratti pubblici” e disciplinato dall’Allegato “II.4”.
Anac intende così contrastare eventuali comportamenti finalizzati ad ottenere o mantenere la qualificazione attraverso rappresentazioni non corrispondenti alla reale organizzazione dell’Ente.
La qualificazione delle Stazioni appaltanti costituisce infatti un presupposto essenziale per l’affidamento e la gestione delle procedure di gara di maggiore complessità.
False dichiarazioni sulla designazione d’ufficio
La Delibera introduce inoltre una nuova fattispecie riguardante le dichiarazioni rese dalle Stazioni appaltanti o dagli Enti concedenti per dimostrare l’impossibilità di svolgere una procedura di gara a seguito della designazione d’ufficio da parte di Anac. Anche tali comunicazioni, se fuorvianti o non veritiere, potranno costituire presupposto per l’attivazione del procedimento sanzionatorio.




