Corte di Cassazione, Ordinanza n. 6538 del 19 marzo 2026
La vicenda riguarda un creditore che, pur avendo ottenuto una Sentenza definitiva per il pagamento di somme dovute da un Ente Locale, non ha potuto procedere con l’esecuzione forzata perché il credito rientrava nella speciale procedura di gestione del debito prevista dall’art. 78 del Dl. n. 112/2008, che richiama la disciplina del dissesto degli Enti Locali di cui al Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), con la conseguenza che per i debiti sorti prima del 28 aprile 2008 non possono essere avviate o proseguite azioni esecutive individuali e i crediti devono essere
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