Nell’Ordinanza n. 18854 del 23 settembre 2015 della Corte di Cassazione, in tema di Tarsu, sulla base degli artt. 62 e 64 del Dlgs. n. 507/93, i Comuni devono istituire una apposita Tassa annuale su base tariffaria che viene a gravare su chiunque occupi o conduca i locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti. Tale Tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio, salva l’autorizzazione dell’Ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità.
La Tarsu è quindi dovuta qualora sia stato istituito il “Servizio di
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