Il Consigliere comunale può esercitare il diritto di accesso previsto dall’art. 43 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel) anche nei confronti di una pratica edilizia relativa ad un immobile di proprietà privata, sebbene l’Amministrazione debba valutare la concreta strumentalità della richiesta rispetto all’esercizio del mandato e, ove necessario, oscurare i dati personali e gli elementi identificativi dei soggetti coinvolti. È quanto chiarito dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, con il Parere n. 17383 del 4 giugno 2026, pubblicato il 20 agosto 2026.
Il Parere trae origine dalla richiesta formulata da un Sindaco in merito all’accesso, da parte di un Consigliere comunale, ad una pratica edilizia contenente, oltre al titolo abilitativo, elaborati progettuali, relazioni tecniche, dati identificativi del proprietario, del progettista e di altri soggetti, nonché ulteriori informazioni suscettibili di tutela sotto il profilo della riservatezza.
Un diritto ampio, ma funzionale al mandato
Il Ministero ricorda che il Consigliere comunale, pur non essendo tenuto a fornire una specifica motivazione dell’Istanza di accesso, deve formulare una richiesta che risulti utile all’espletamento del proprio mandato.
Il diritto previsto dall’art. 43 del Tuel ha infatti un’estensione particolarmente ampia e consente al consigliere di acquisire gli atti e le informazioni necessari a valutare la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione e ad esercitare consapevolmente le proprie funzioni.
Richiamando la Sentenza del Consiglio di Stato n. 4792/2021, il Ministero sottolinea tuttavia che l’art. 43, comma 2, deve essere letto in stretto rapporto con l’art. 42 del Tuel. Il diritto alla conoscenza deve quindi presentare un rapporto di strumentalità rispetto alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo proprie del Consiglio comunale. L’Istanza deve muovere da un’effettiva esigenza connessa alle questioni rientranti nelle funzioni consiliari e rispettare i principi di proporzionalità, strumentalità e non aggravamento dell’attività amministrativa.
Il necessario bilanciamento con la privacy
La particolare ampiezza dell’accesso consiliare non comporta dunque un diritto indiscriminato alla conoscenza di qualsiasi dato contenuto nella documentazione richiesta.
Il Dicastero richiama sul punto la Sentenza del Consiglio di Stato n. 5197/2025, secondo cui il diritto riconosciuto dall’art. 43 del Tuel, pur essendo più ampio rispetto all’accesso disciplinato dalla Legge n. 241/1990, deve comunque essere sottoposto a un ragionevole bilanciamento con gli altri diritti fondamentali, compreso quello alla riservatezza. In particolare, i dati personali dei soggetti interessati possono risultare non necessari rispetto alle finalità di controllo perseguite dal consigliere. La loro ostensione, in tali circostanze, determinerebbe un’ingiustificata lesione della riservatezza dei terzi. Come precisato dal Consiglio di Stato, Sentenza n. 8406/2025, è pertanto legittimo mettere a disposizione del Consigliere gli atti richiesti oscurando nominativi e altri elementi identificativi, quando tali informazioni non risultino indispensabili all’effettivo esercizio del mandato.
L’accesso può riguardare anche le pratiche edilizie
Con specifico riferimento alla documentazione edilizia, il Viminale richiama la Sentenza del Consiglio di Stato n. 8667 del 10 ottobre 2022. La Pronuncia ha ribadito che l’accesso previsto dall’art. 43 del Tuel costituisce uno strumento di controllo e verifica dell’operato dell’Amministrazione posto a tutela non di interessi individuali del Consigliere, ma di interessi generali, quale espressione del Principio democratico dell’autonomia locale. Proprio sulla base di tale funzione, il Consiglio di Stato ha riconosciuto che il diritto di accesso dei Consiglieri comunali può avere ad oggetto anche le pratiche edilizie.
Nel caso sottoposto al Ministero, spetterà quindi all’Amministrazione comunale valutare concretamente l’Istanza e, qualora sussistano i presupposti per consentire l’accesso, la documentazione potrà essere rilasciata procedendo all’oscuramento dei nominativi e di ogni altro elemento identificativo dei soggetti coinvolti, laddove tali informazioni non siano necessarie per l’effettivo svolgimento del mandato consiliare.




