Tar Calabria, Sentenza n. 844 dell’8 maggio 2026
La controversia in esame riguardava una procedura di progressione verticale interna, in cui una dipendente aveva impugnato la graduatoria finale perché non aveva ottenuto il punteggio necessario per rientrare tra i vincitori. La ricorrente contestava soprattutto la presenza del colloquio orale, sostenendo che nelle progressioni verticali in deroga non fosse previsto. Contestava anche il contenuto della domanda ricevuta, la composizione della Commissione e il punteggio attribuito alla sua esperienza professionale. I Giudici respingono il ricorso. Chiariscono che, anche nelle progressioni verticali in deroga, l’Amministrazione può prevedere un colloquio, perché la procedura ha
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