Nella Sentenza n. 3609 del 17 dicembre 2015 del Tar Puglia, i Giudici rilevano che, ai sensi dell’art. 30 del Dlgs. n. 163/06, la procedura di affidamento di una concessione di servizi non è soggetta alle norme contenute nella Parte II dello stesso Codice. Ed infatti, nel delineare l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione delle suddette disposizioni, il citato art. 30 stabilisce che le procedure di affidamento di concessioni di servizi sono sottratte alla puntuale disciplina del diritto comunitario e del “Codice dei contratti pubblici”, ed invece assoggettate ai principi desumibili dal Trattato e i principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, i principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità. Pertanto, statuiscono i Giudici pugliesi che rientra nella concessione di un servizio pubblico l’assegnazione del servizio costituito dalla “Installazione e gestione di distributori automatici di generi alimentari all’interno di strutture ospedaliere”.




