Solo le spese di viaggio per la partecipazione obbligatoria alle sedute degli Organi collegiali ed esecutivi sono rimborsabili ad un Sindaco che risieda in un altro Comune

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, Deliberazione 83/2026

di Angelo “Lucio” Cavallari

Fatto:

Un Comune ha richiesto un parere alla Sezione regionale di controllo per il Piemonte ai sensi dell’art. 7, comma 8, della Legge n. 131/2003[1], per comprendere se il “rimborso delle spese di viaggio ex art. 84, comma 3, del Dlgs. n. 267/2000[2] per l’Amministratore residente fuori Comune, possa essere interpretato, nel caso specifico della carica di Sindaco, come tassativamente limitato alla sola partecipazione alle sedute della Giunta e del Consiglio comunale ovvero se possa estendersi anche ad altre ipotesi

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