L’Anac, con la Delibera n. 371 del 23 settembre 2026, ha chiarito che sussiste una causa di inconferibilità ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c), del Dlgs. n. 39/2013, nel caso in cui un Professionista assuma, prima del decorso del periodo di raffreddamento previsto dalla normativa, un incarico di Responsabile di un Settore comunale ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Tuel, dopo aver svolto attività professionali regolate, finanziate o retribuite, dalla medesima Amministrazione e riconducibili allo stesso Ufficio.
Il caso esaminato dall’Autorità
La vicenda riguarda il conferimento, da parte di un Comune, di diversi incarichi a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Tuel, ad un Professionista che aveva precedentemente prestato la propria attività per la stessa Amministrazione. In particolare, il Professionista aveva ricevuto un incarico di Elevata Qualificazione come Funzionario tecnico nel febbraio 2025 e, successivamente, 2 incarichi di Responsabile del Settore Tecnico-manutentivo, rispettivamente nel marzo 2025 e nel gennaio 2026.
Dall’istruttoria è emerso che il Professionista aveva già svolto, dal 2019 al gennaio 2025, attività relative all’aggiornamento del “Piano comunale di Protezione civile”, con carattere di continuità e stabilità. Tali attività rientravano nelle competenze del 3° Settore Area Tecnico-manutentiva, al quale erano riconducibili tutte le funzioni dell’Area Tecnica comunale e nell’ambito del quale erano stati successivamente conferiti gli incarichi di Responsabile.
Gli incarichi di Responsabile sono riconducibili a quelli dirigenziali esterni
L’Anac ha rilevato che gli incarichi conferiti al Professionista, pur formalmente attribuiti ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Tuel, risultavano riconducibili alla categoria degli incarichi dirigenziali esterni, come definiti dall’art. 1, comma 2, lett. k), del Dlgs. n. 39/2013.
Tale qualificazione deriva dall’assenza di una figura dirigenziale sovraordinata e dalla circostanza che gli incarichi comportavano l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione del Settore.
Il divieto previsto dall’art. 4 del Dlgs. n. 39/2013
L’art. 4, comma 1, lett. c), del Dlgs. n. 39/2013, stabilisce che non possono essere conferiti incarichi dirigenziali esterni relativi ad uno specifico Settore o Ufficio dell’Amministrazione a coloro che, nell’anno precedente, abbiano svolto in proprio attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite dalla stessa Amministrazione, quando il Settore o Ufficio interessato esercita i relativi poteri di regolazione e finanziamento.
Nel caso esaminato, l’attività professionale precedentemente svolta nell’ambito dell’aggiornamento del “Piano comunale di Protezione civile” era riconducibile proprio al Settore Tecnico-manutentivo del quale il Professionista aveva successivamente assunto la responsabilità.
Alla luce di tali circostanze, l’Autorità ha ravvisato la violazione della disciplina sull’inconferibilità degli incarichi dirigenziali esterni, essendo stato conferito l’incarico prima del decorso del periodo di “raffreddamento” previsto dalla normativa.
Il caso evidenzia come, ai fini dell’applicazione dell’art. 4 del Dlgs. n. 39/2013, assumano rilievo, non soltanto la denominazione formale dell’incarico, ma anche le funzioni effettivamente esercitate e la loro riconducibilità al Settore o Ufficio presso il quale il Professionista aveva precedentemente svolto la propria attività.


