Nella Sentenza n. 1052 del 6 dicembre 2021 del Tar Liguria, i Giudici prendono in considerazione l’art. 1, comma 2, lett. a), del Dl. n. 76/2020, a mente del quale “[…] le Stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei Servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Dlgs. n. 50/2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a Euro 150.000 e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a Euro 139.000. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del ‘Codice dei Contratti pubblici’ di cui al Dlgs. n. 50/2016, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del Principio di rotazione”. Si tratta di una disciplina dettata specificamente per il periodo emergenziale connesso alla pandemia da “Covid-19”, che nondimeno, nel periodo finale, ribadisce la cogenza (“comunque nel rispetto”) del Principio di rotazione previsto in via ordinaria per gli affidamenti dei contratti sottosoglia ex art. 36, comma 2, lett. b), del Dlgs. n. 50/2016.
Ciò posto, secondo i Giudici la rotazione costituisce un riferimento normativo “inviolabile” del procedimento amministrativo di affidamento dei contratti sottosoglia, in quanto volto a favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, e così ad evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune Imprese, e perciò, di rendite di posizione in capo al gestore uscente. Più in particolare, i Giudici chiariscono che il Principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica con riferimento all’affidamento “immediatamente precedente” a quello di cui si tratti, e che non sono ostative all’applicazione del Principio di rotazione, con conseguente divieto per il gestore uscente di essere invitato a concorrere per l’affidamento, le modalità con cui quello precedente gli è stato attribuito e le caratteristiche dello stesso, ivi compresa la durata.




