Nella Delibera n. 241 del 29 novembre 2021 della Corte dei conti Emilia Romagna, la Sezione ha elaborato le “Linee-guida riguardanti incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca, ai fini dell’adempimento di cui all’art. 1, comma 173, della Legge n. 266/2005”, fornendo agli Enti pubblici aventi sede nella Regione Emilia-Romagna rinnovate indicazioni in materia.
La Relazione, dopo una ricognizione aggiornata del complesso contesto normativo vigente, richiama gli Enti al rispetto della disciplina della materia (art. 7, comma 6, del Dlgs. n. 165/2001) e dei requisiti di legittimità che presiedono al corretto conferimento degli incarichi professionali a soggetti esterni. Dopo aver passato in rassegna altre figure di attingimento delle risorse umane (contratto di lavoro subordinato), mettendone in luce le caratteristiche, il referto si incentra sulla distinzione tra incarichi di consulenza e appalti di servizi, evidenziandone i profili discretivi.
In particolare, alla luce dell’ampio dibattito sviluppatosi sul tema della distinzione tra incarichi affidati ai sensi dell’art. 7, comma 6, del Dlgs. n. 165/2001, e gli appalti di servizi disciplinati dal Dlgs. n. 50/2016, secondo la Sezione sul punto devono contestualmente essere recepiti quegli orientamenti di derivazione comunitaria secondo i quali, al fine di garantire i Principi della concorrenza tra operatori economici, di libera circolazione dei servizi ed il diritto di stabilimento, la nozione di “contratto di appalto di servizi” da considerarsi è più ampia di quella del Codice civile, con la conseguenza che numerosi rapporti negoziali qualificati come contratti d’opera o di opera intellettuale devono considerarsi attratti, sotto il profilo delle modalità di affidamento, nella disciplina dei contratti pubblici di cui al Dlgs. n. 50/2016. Ciò significa che ogni incarico affidato a un Professionista munito del titolo di Ingegnere o Architetto va tendenzialmente fatto rientrare nell’alveo della richiamata disciplina dei Contratti pubblici, e comunque in essa dovranno rientrarvi tutte quelle prestazioni di servizio il cui esito finale assuma, all’interno dei vari procedimenti amministrativi, “funzione autonoma e stabile”. Con riguardo alla interpretazione di tale locuzione, premesso che il “Codice dei contratti pubblici” non contiene una definizione di servizi di natura intellettuale, la giurisprudenza ha già avuto modo di evidenziare che, “in coerenza alla ratio dell’art. 95, comma 10, del ‘Codice dei Contratti pubblici’, ciò che differenzia la natura intellettuale di un’attività è l’impossibilità di una sua standardizzazione e, dunque, l’impossibilità di calcolarne il costo orario”, e che non può essere qualificato come appalto di servizi di natura intellettuale quello che “ricomprende anche e soprattutto attività prettamente manuali” o che “non richiede un patrimonio di cognizioni specialistiche per la risoluzione di problematiche non standardizzate”.
Di conseguenza, per “servizi di natura intellettuale” si devono intendere quelli che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse.
Al contrario, va esclusa la natura intellettuale del servizio avente ad oggetto l’esecuzione di attività ripetitive che non richiedono l’elaborazione di soluzioni personalizzate, diverse, caso per caso, per ciascun utente del servizio, ma l’esecuzione di meri compiti standardizzati. Infine, la Pronuncia in questione ridefinisce l’attuale portata dell’art. 1, comma 173, della Legge n. 266/2005, enucleando le tipologie di atti per i quali sussiste obbligo di invio al controllo della Sezione ed elencando, per converso, le tipologie di atti esclusi. In particolare, la Sezione rammenta l’esclusione dall’obbligo di invio di cui al citato art. 1, comma 173, degli incarichi di architettura e ingegneria (progettazione, direzione lavori, collaudi, ecc.), disciplinati dal Dlgs. n. 50/2016.
Sono inoltre revocate le modalità operative di trasmissione impartite con precedente nota della Sezione di controllo.




