Cessione del credito per “Bonus edilizi”: spostata di qualche giorno rispetto al 4 febbraio 2022 la decorrenza dell’obbligo dell’unico passaggio

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 4 febbraio 2022, pubblicato sul proprio sito, ha spostato dal 7 febbraio 2022 al 17 febbraio 2022 il termine previsto dall’art. 28, comma 2, del Dl. n. 4/2022 (c.d. “Sostegni-ter”, vedi Entilocalinews n. 5 del 31 gennaio 2022) e dal 7 febbraio 2022 al 7 marzo 2022, il medesimo termine con riferimento alle spese sostenute nel 2022 per Interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all’arti. 119-ter del Dl. n. 34/2020.

L’Agenzia ha ricordato, nelle motivazioni, che il citato Dl. n. 4/2022 è entrato in vigore il 27 gennaio 2022, mentre il canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai “Bonus edilizi” viene aggiornato, per tener conto delle modifiche introdotte dalla “Legge di bilancio 2022” (vedi Entilocalinews n. 2 del 10 gennaio 2022), a partire dal 4 febbraio 2022, per l’esercizio delle opzioni con riguardo agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022, e a partire dal 24 febbraio 2022, per l’esercizio delle opzioni relative alla nuova agevolazione per Interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche, per cui il Provvedimento in esame, ai sensi dell’art. 19-octies, comma 4, del Dl. n. 148/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017 – norma che prevede testualmente che “i termini per l’adempimento degli obblighi dichiarativi e comunicativi relativi ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate possono essere prorogati con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, adottato d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in presenza di eventi o circostanze che comportino gravi difficoltà per la loro regolare e tempestiva esecuzione e comunque in caso di ritardo nella pubblicazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi agli adempimenti stessi – viene prorogata la data a cui fare riferimento per individuare i crediti, che sono stati precedentemente oggetto delle opzioni per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto oppure per la cessione di un credito d’imposta, che possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri Intermediari finanziari.

In conseguenza delle 2 suddette proroghe, a decorrere, rispettivamente, dal 17 febbraio 2022 e dal 7 marzo 2022, è possibile effettuare esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli Istituti di credito e gli altri Intermediari finanziari, nei termini normativamente previsti.