L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 58 del 31 gennaio 2022, ha ricordato che non sono soggetti a ritenuta Ires del 4% di cui all’art. 28, comma 2, Dpr. n. 600/1973, i contributi erogati dal Comune alle Imprese, come previsto dall’art. 10-bis del Dl. n. 137/2020.
L’Agenzia ha richiamato in primo luogo il citato art. 28, comma 2, nonché le Risoluzioni n. 193/E del 2002 e n. 108/E del 2004.
In relazione al regime fiscale applicabile allo specifico caso dei contributi erogati in seguito all’emergenza “Covid-19”, il richiamato art. 10-bis ha previsto che “i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’ e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir, di cui al Dpr. n. 917/1986”.
Il successivo comma prevede che “le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ‘Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’Economia nell’attuale emergenza del ‘Covid-19’, e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla Dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe”.
Con la disposizione suesposta il Legislatore, al fine di contrastare gli effetti negativi connessi all’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, ha riconosciuto ai contributi di “qualsiasi natura” e “diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza” erogati, in via eccezionale, “da chiunque” e “indipendentemente dalle modalità di fruizione”, ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, il regime esentativo previsto espressamente per talune tipologie di aiuti economici (vedasi art. 27 del Dl. n. 18/2020 e art. 25 del Dl. n. 34/2020).
Da quanto appena esposto pertanto, condizioni necessarie ai fini della non concorrenza al reddito dei contributi in esame sono che questi ultimi siano destinati a soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, per affrontare la situazione emergenziale da “Covid-19” e che siano “diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza”.
Nel caso oggetto dell’Interpello in esame, il Comune istante dichiara di voler erogare un contributo “indiretto” alle Imprese del territorio, corrisposto a copertura delle spese connesse all’erogazione di prestiti volti a garantire maggiore liquidità alle attività economiche comunali, necessaria ad affrontare le difficoltà finanziarie originatesi a seguito dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”.
Sulla base di tali presupposti, in applicazione del citato art. 10-bis, l’Agenzia ha ritenuto che le sovvenzioni di cui trattasi non assumano rilevanza ai fini delle Imposte sui redditi e non siano così da assoggettare, al momento dell’erogazione, alla ritenuta a titolo di acconto ex art. 28, comma 2 del Dpr. n. 600/1973. Nel rispetto dello spirito del Legislatore che con l’agevolazione in esame ha inteso fornire strumenti straordinari volti a sostenere le attività economiche nella situazione emergenziale legata al “Covid-19”, il regime di esenzione in parola è riconosciuto nel presupposto che tali sostegni economici siano strettamente connessi all’emergenza pandemica e, come richiesto espressamente dal citato art. 10-bis, siano “diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza”.



