Rivalutazione per il 2022 della misura e dei requisiti economici dell’assegno per il nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternità

Con un Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia, pubblicato sulla G.U. n. 30 del 5 febbraio 2022, si informa circa la rivalutazione, per l’anno 2022, della misura e dei requisiti economici dell’assegno per il nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternità. 

La variazione nella media 2021 dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati da applicarsi per l’anno 2022 è pari all’1,9% come stabilito dal Comunicato Istat del 17 gennaio 2022. 

Pertanto, l’assegno mensile per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2022, se spettante nella misura intera, è pari a Euro 147,90. Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente è pari a Euro 8.955,98. 

L’assegno mensile di maternità da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2022, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari, invece, a Euro 354,73. Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente è pari ad Euro 17.747,58. 

Inoltre, l’art. 65 della Legge n. 448/1998 è abrogato dall’art. 10 del Dlgs. 29 dicembre 2021, n. 230, a decorrere dal 1° marzo 2022. Conseguentemente, per l’anno 2022 l’assegno di cui all’art. 65 della Legge n. 448/1998 è riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio.