Entro il 31 marzo 2016, tutte le stazioni appaltanti devono aggiornare gli elenchi anagrafici delle opere incompiute. A ricordarlo è stata la Direzione generale per la Regolazione e i Contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha scritto a tutti i Ministeri, le Regioni, le Province autonome, l’Anci, l’Upi e agli altri Enti ed Istituti nazionali, regionali e locali, invitandoli a provvedere al più presto.
Sebbene il numero delle opere censite sia aumentato negli anni (erano 571 nel 2013, 689 nel 2014 e 868 nel 2015), il Ministero ha infatti rilevato che sono ancora molte le opere pubbliche non segnalate, nonostante rientrino nei parametri per poter essere valutate come incompiute.
Come ricordato in una Nota diffusa dal Mit sul proprio sito istituzionale, il “Sistema di rilevazione nazionale per le opere pubbliche incompiute” (Simoi), che consente di monitorare annualmente lo stato di avanzamento delle opere pubbliche incompiute secondo parametri oggettivi e predeterminati, è disciplinato dal Dm. 13 febbraio 2013, n. 42.
Lo scopo del sistema informativo di monitoraggio delle opere incompiute – accessibile dal sito www.serviziocontrattipubblici.it – è creare, a livello informativo e statistico, una banca-dati costituita da appositi elenchi-anagrafe delle opere incompiute di competenza delle amministrazioni statali, regionali e locali.
“Con l’entrata in vigore del nuovo ‘Codice dei contratti pubblici e delle concessioni’ – si legge nella Nota ministeriale – si profila l’obbligatorietà per ogni Amministrazione pubblica della ricognizione delle opere incompiute in occasione di predisposizione dei piani triennali degli investimenti. In quella occasione le Amministrazioni dovranno svolgere approfondimenti sui casi rilevanti e valutare se ci sono le condizioni per procedere con il completamento, oppure l’eventuale riutilizzazione, anche ridimensionata, una diversa destinazione d’uso, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera, oppure la vendita o, da ultimo, la demolizione, qualora le esigenze di pubblico interesse non consentano l’adozione di soluzioni alternative”.




