Nella Sentenza n. 148 del 10 febbraio 2016 del Tar Puglia – Bari, la mancata effettuazione del sopralluogo negli appalti di lavori costituisce legittima causa di esclusione, avendo il suddetto adempimento carattere “essenziale” ed insostituibile ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del Dlgs. n. 163/06 non sanabile ex art. 38, comma 2-bis del Dlgs. n. 163/06, in quanto funzionale alla conoscenza dei luoghi oggetto dei lavori, conoscenza necessaria al fine di una corretta e seria formulazione dell’offerta.
Pertanto, se un’Impresa risultata aggiudicataria di un appalto pubblico non ha prodotto l’attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dalla Amministrazione, né dagli atti di gara risulta il conseguimento, da parte della medesima, della menzionata attestazione (espressamente richiesta, a pena di esclusione dal bando di gara), l’aggiudicazione deve essere annullata.




