Commissione di gara: distinzione tra Commissione “aggiudicatrice” e “giudicatrice”

Nella Sentenza n. 75 del 20 gennaio 2016 del Tar Piemonte, in ragione dell’assenza di specifiche contrarie indicazioni normative, del tutto legittimamente una stazione appaltante può prevedere nel disciplinare di gara che il procedimento di aggiudicazione di un appalto, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sia affidato a 2 Commissioni differenti, qualora ad una Commissione c.d. “aggiudicatrice” siano affidati i compiti tipici del seggio di gara, ed all’altra c.d. “giudicatrice” vengano affidati in via esclusiva le valutazioni delle offerte tecniche ai sensi dell’art. 84 del Dlgs. n. 163/06.

Peraltro, poiché il seggio di gara non svolge attività valutative connotate da discrezionalità, occupandosi al contrario di verifiche amministrative sulla regolarità formale della documentazione prodotta ai concorrenti, oltre che dell’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e della lettura dei relativi ribassi, deve escludersi che la sua composizione debba strutturarsi secondo il principio maggioritario. Difatti, l’art. 84, comma 2, del Dlgs. n. 163/06, nel prevedere che la Commissione debba essere composta da un numero dispari di componenti, si riferisce alla sola Commissione tecnica (cd. “giudicatrice”), come desumibile, oltre che dal dettato del menzionato art. 84, comma 2 del Dlgs. n. 163/06, anche dall’art. 283 del Regolamento al “Codice dei Contratti” di cui al Dpr. n. 207/10.

Sentenza n. 75 del 20 gennaio 2016 – Tar Piemonte