Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica: devono essere proporzionali alle caratteristiche tecniche del servizio richiesto

Nella Delibera n. 9 dell’8 gennaio 2016 dell’Anac, la questione controversa riguarda l’illegittimità delle previsioni di un bando di gara laddove richiederebbero requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica manifestamente sproporzionati. In particolare viene contestata la richiesta di aver realizzato negli ultimi tre esercizi un fatturato globale non inferiore ad Euro 12.000.000,00, nonché di aver realizzato nel triennio un fatturato specifico per “servizi identici” pari ad Euro 6.000.000,00, oltre a non dare alcuna indicazione circa le modalità di dimostrazione dei predetti requisiti.

L’Anac afferma che la richiesta di un fatturato globale superiore al doppio della base d’asta non è proporzionata, così come la richiesta di un fatturato specifico nell’ultimo triennio superiore all’importo triennale del contratto è sproporzionata e lesiva della concorrenza. L’esperienza pregressa per prestazioni identiche deve trovare la propria giustificazione nelle caratteristiche tecniche del servizio oggetto di affidamento.