Il quesito oggetto della Delibera n. 61 del 2 marzo 2016 della Corte dei conti Puglia riguarda la corretta interpretazione dell’espressione “gestione dell’edilizia scolastica” che, ai sensi dell’art. 1, comma 85, della Legge n. 56/14 (c.d. “Legge Delrio”), rientra fra le “funzioni fondamentali” delle Province. La Sezione afferma che rientrano nella gestione dell’edilizia scolastica tutte le spese necessarie per il funzionamento della struttura e dei locali scolastici, ossia le spese che hanno una diretta correlazione con la gestione dei locali forniti dagli Enti territoriali e rispondano alla specifica finalità di rendere effettiva la destinazione dell’immobile a sede scolastica, mentre rimangono esclusi gli oneri derivanti dal concreto espletamento dell’attività scolastica. La Legge n. 56/14, intervenendo in tale quadro di disciplina, assegna alle Province la gestione dell’edilizia scolastica senza prevedere eccezioni o limitazioni, sicché deve ritenersi che la volontà del Legislatore sia quella di confermare la disciplina già vigente in materia, della quale, pertanto, non può predicarsi l’intervenuta abrogazione, né espressa né tacita per incompatibilità.




