Responsabilità: condanna del Dirigente di una Società regionale per aver percepito rimborsi spese illeciti per l’affitto di un appartamento

Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale d’Appello, Sentenza n. 77 del 15 marzo 2021

di Antonio Tirelli

Oggetto 

Condanna di un Dirigente di una Società regionale per aver indebitamente ricevuto un rimborso spese per affitto di un appartamento: conferma Sentenza territoriale per la Lombardia n. 357/2019.

Fatto

Nel luglio 2012 e nel gennaio 2014 furono pubblicati alcuni articoli, nella Stampa locale e nazionale, sul risultato “di un audit interno che avrebbe evidenziato alcune criticità nella situazione economico-finanziaria di una Società pubblica, interamente partecipata dalla Regione”. Su alcuni specifici profili censurati la Procura erariale avvia apposita istruttoria, “appurando che un Dirigente dell’Azienda aveva indebitamente ricevuto un rimborso spese con la dicitura affitto ex art. 14 Ccnl”. Dalle indagini svolte risulta che “un Dirigente assunto presso la sede di Milano nel 2004, distaccato nel 2006 presso una Società con sede a Catania e divenuto Dirigente dal gennaio 2008, veniva richiamato nel 2011 presso la sede di Milano”. In concomitanza del suo rientro, al Dirigente veniva corrisposto “un rimborso per spese di alloggio, come previsto al citato art. 14 del Ccnl., nel caso specifico calcolato sulla base di mera stima, non avendo il medesimo locato alcun immobile ad uso abitativo, poiché residente a Milano sin dall’ottobre 2004, come confermato dalla stipula di un contratto di vendita di un appartamento … e di un contratto di acquisto di un altro appartamento, sempre a Milano … in entrambi i casi anteriormente alla Nota del … che disponeva il suo reintegro nella sede milanese”. Il Dirigente ebbe tra l’altro un beneficio di Euro 1.500 mensili per 24 mesi, oltre a Euro 32.000 una tantum.

La Procura, nel gennaio 2018, contesta un danno di Euro 36.000, sia al Dirigente che all’Amministratore della Società regionale, per l’integrale restituzione degli emolumenti corrisposti, quale responsabilità amministrativa “per l’omessa dichiarazione di essere già proprietario di abitazione nel Comune di Milano, circostanza che avrebbe fatto venir meno la causa del rimborso per l’alloggio, mentre, con riguardo all’Amministratore della Società non avrebbe verificato o disposto verifiche, sulla sussistenza dei requisiti per il rimborso in favore del Dirigente”.

La difesa sostiene che la Società, seppure pubblica, avrebbe agito secondo modi e metodi imprenditoriali, “prevedendo benefici premiali per assicurare la permanenza fra le proprie fila di dipendenti, come il Dott. C., ritenuti strategici”.

I Giudici territoriali (Sentenza n. 357/2019) condanna, in via principale il Dirigente (che ha percepito il rimborso) e, in via secondaria, l’Amministratore della Società regionale (che non ha controllato) a rimborsare la Società dell’importo di Euro 36.000, oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi.

Gli interessati presentano ricorso che viene respinto.

Sintesi della Sentenza 

L’appellante principale chiede l’annullamento delle Sentenze, affermando che, “nell’esercizio delle proprie funzioni, non ha compiuto atti contrari alla legge, a regole di prudenza, coerenza ed attenzione, annullando integralmente la condanna al pagamento delle somme specificate in Sentenza anche in accoglimento dell’eccezione di prescrizione; in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna, riformare la Sentenza gravata e, per l’effetto, esercitare il proprio potere di massima riduzione dell’addebito, tenendo conto delle circostanze di cui in narrativa, dell’apporto causale nullo o in ogni caso residuale del convenuto, nonché del principio della compensatio lucri cum damno.

Il Collegio sostiene che il riconoscimento economico del datore di lavoro (24 mensilità di Euro 1.500 ciascuno, per un totale di Euro 36.000) contrasta con la normativa di riferimento. Mentre infatti “nessuna contestazione è stata mossa per i rimborsi del trasloco e per l’indennità una tantum, la contestazione si riferisce ai rimborsi per l’alloggio, in quanto tali rimborsi possono essere riconosciuti soltanto in relazione alla maggiore spesa ‘effettivamente’ sostenuta rispetto all’alloggio di provenienza. L’utilizzo nell’art. 14 del Ccnl. del criterio di effettività, ai fini del rimborso delle spese di alloggio, rende palese che, nel caso di specie, non è possibile estendere in modo arbitrario un ristoro economico laddove il beneficiario disponga già di un alloggio, per averlo acquistato in vista del trasferimento. Diversamente opinando, il rimborso diverrebbe in sostanza automatico e svincolato dal criterio di effettività, che la norma invece prescrive. Tale elemento si presenta decisivo e dirimente rispetto alla contestazione, e le difese svolte dall’appellante non sono in grado di superare il contenuto prescrittivo del citato art. 14, da cui sono scaturite le contestazioni del Requirente e la successiva condanna del Giudice di primo grado”.

Commento

Questa Società regionale è stata oggetto di molte critiche da parte anche della Corte dei conti su altre spese. Nel 2008, secondo quanto riportato dalla Stampa, la Regione avrebbe deciso di incorporarla in un’altra Società regionale.

La Sentenza in commento conferma, ancora una volta, che le Società interamente pubbliche, come questa, devono essere gestite in un’ottica pubblica, senza che siano permessi sprechi di denaro pubblico.

In questo caso occorre evidenziare che sono stati carenti tutti i controlli, sia all’interno della Società, sia da parte della Regione proprietaria della Società.