L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 173 del 6 aprile 2022, ha fornito chiarimenti in ordine al regime fiscale cui assoggettare la retribuzione di risultato, con particolare riferimento alla possibilità di applicare la tassazione separata Irpef ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. b), del Tuir (Dpr. n. 917/1986).

Con riferimento alla tassazione del reddito di lavoro dipendente, l’art. 51 del Tuir stabilisce che le somme e i valori percepiti dai lavoratori dipendenti sono imputati al periodo d’imposta in cui entrano nella disponibilità di questi ultimi, secondo il cd. “Principio di cassa”. 

Data la progressività delle aliquote Irpef, per attenuare gli effetti negativi derivanti da una rigida applicazione del predetto principio, l’art. 17, comma 1, lett. b), del Tuir, prevede che sono soggetti a tassazione separata “gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti, o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”. In altri termini, secondo la prassi in materia (vedasi Circolare n. 23 del 1997, Circolare n. 55/E del 2001, par. 5.1, Risoluzione n. 43/E del 20014): 

– le situazioni che possono in concreto assumere rilevanza ai fini della tassazione separata sono di 2 tipi: 

a) quelle di “carattere giuridico”, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l’ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti; 

b) quelle consistenti in “oggettive situazioni di fatto”, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d’imposta; 

– l’applicazione del regime di tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d’imposta successivo debba considerarsi “fisiologica” rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi; 

– qualora ricorra una delle cause giuridiche individuate dal citato art. 17, comma 1, lett. b), non deve essere effettuata alcuna indagine in ordine al “ritardo” nella corresponsione, per valutare se detto ritardo possa essere considerato “fisiologico” rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi; 

– l’indagine in ordine al “ritardo” va invece sempre effettuata quando il “ritardo” è determinato da circostanze di fatto. 

Pertanto, nel caso in cui ricorra una delle cause giuridiche di cui all’art. 17, comma 1, lett. b), del Tuir, vale a dire il sopraggiungere, rispetto al periodo di maturazione, di norme legislative, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi, in base ai quali sono corrisposti “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti”, non deve essere effettuata alcuna indagine in ordine al “ritardo” nella corresponsione, mentre la predetta indagine va sempre effettuata quando il “ritardo” è determinato da circostanze di fatto. 

La citata prassi trova così applicazione in relazione a fattispecie in cui l’erogazione degli emolumenti al personale avvenga in “ritardo” successivamente all’anno di riferimento. 

Nel caso in esame, con Accordo sindacale stipulato nel 2021 sono stati individuati nuovi criteri e modalità per la liquidazione al personale dirigente di un’azienda delle somme da corrispondersi a titolo incentivante ed inoltre è stato espressamente chiarito che l’erogazione dell’incentivo avviene nell’anno successivo a quello di assegnazione degli obiettivi, di norma tra aprile e giugno. Alla luce di ciò, l’Agenzia ha ritenuto che tale pagamento non possa qualificarsi come “emolumento arretrato” e dunque, non essendo ravvisabile alcun “ritardo” nella erogazione delle somme dovuto al sopraggiungere di una “causa giuridica”, ha ritenuto che debba applicarsi la tassazione ordinaria.