Tari: in una Nota Ifel le risposte ad alcuni quesiti sulla sua regolamentazione

Con la Nota 15 aprile 2016, pubblicata sul proprio sito istituzionale, l’Ifel ha fornito risposta a n. 8 quesiti sulla Tari, posti nell’ambito del ciclo di webinar dedicato allo schema di Regolamento per tale Imposta.

Con la Faq n. 1 si chiede come deve essere finanziata la minore entrata conseguente alle agevolazioni per i possessori di immobili iscritti all’Aire (art. 9-bis del Dl. n. 47/14).

Viene precisato che la norma istitutiva delle agevolazioni sui Tributi locali per gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all’estero, fissa in Euro 2 milioni il contributo spettante ai Comuni a copertura delle minori entrate da Imu, Tasi e Tari, ma che nulla dice con riferimento alle modalità di ripartizione di detto contributo, né tantomeno con riguardo ai tempi entro cui questo dovrà essere assegnato. La riduzione di che trattasi opera solo previa apposita dichiarazione del contribuente attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l’accesso all’agevolazione.

La Faq n. 2 domanda se è possibile regolamentare esenzioni o agevolazioni per le attività economiche che si impegnano a non posizionare “slot machine”.

L’Ifel ritiene legittimo prevedere con norma regolamentare agevolazioni anche di carattere sociale e di politica fiscale comunale per incentivare comportamenti virtuosi e ricorda quanto previsto dall’art. 1, comma 660, della Legge n. 147/13. Per quanto attiene alla modalità di copertura della minore entrata conseguente alle riduzioni ed esenzioni disposte per via regolamentare, viene ritenuto che la norma autorizzi alternativamente il Comune a ripartire l’onere sull’intera platea di contribuenti oppure a prevedere apposite autorizzazioni di spesa nel proprio bilancio, pur nel rispetto dei principi di ragionevolezza e non discriminazione.

I termini di pagamento della Tari e quelli di prescrizione dell’attività di accertamento e riscossione coattiva sono le richieste fatte con la Faq n. 3.

Le norme per il pagamento della Tari stabiliscono che i versamenti debbono essere effettuati in autoliquidazione alle date di scadenza delle rate fissate dal Regolamento comunale o in un’unica soluzione entro il 16 giugno dell’anno di riferimento. Il Comune ha solo l’obbligo di informare il cittadino circa l’importo che deve pagare, tramite un servizio di sportello e un servizio telefonico e/o con l’invio di una comunicazione e di un modello di pagamento precompilato. Il Comune che modifica le modalità di pagamento, adottando dispositivi di liquidazione d’ufficio, deve indicare tale scelta con un’apposita norma regolamentare; in tal caso, il Regolamento deve delineare la procedura che si intende seguire.

Con la Faq n. 4 si chiede se nel caso di smaltimento in proprio di rifiuti assimilati agli urbani da parte di attività economiche è obbligatorio non far pagare il tributo.

L’Ifel richiama l’art. 1, comma 649, secondo periodo, della Legge 147/13, secondo cui, “per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della Tari, il Comune disciplina con proprio Regolamento riduzioni della quota variabile del Tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati”, e aggiunge che il Comune nel proprio Regolamento Tari deve prevedere obbligatoriamente una riduzione della parte variabile della tariffa determinata sulla base del quantitativo di rifiuti che i produttori documentano di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati. La norma regolamentare dovrà prevedere i termini per la presentazione della richiesta di riduzione, la documentazione che dovrà essere presentata e le modalità di determinazione della riduzione. Riguardo quest’ultimo punto, una delle soluzioni possibili è quella di calcolare la produttività teorica di rifiuti del soggetto utilizzando il parametro Kg/mq previsto per la specifica categoria del soggetto previsto dal Dpr. n. 158/99 e fare il rapporto con il quantitativo avviato al riciclo; la riduzione della parte variabile della tariffa sarà quindi proporzionale.

La questione delle quote inesigibili della Tari è oggetto della Faq n. 5. Viene richiesto come devono essere calcolate e come devono essere inserite nel Piano Finanziario tali quote inesigibili per ciascun anno e se possono essere riportate come costo nel Piano dell’anno successivo, nonché come devono essere trattati i recuperi ottenuti con l’attività di accertamento e di riscossione (sopravvenienze attive).

L’Ifel, dopo aver qualificato la natura del Piano finanziario e la normativa che regola la sua predisposizione, precisa che il Piano finanziario previsto dal Dpr. n. 158/99 fa parte di una metodologia per la determinazione del costo del “Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” al fine dell’individuazione delle tariffe da applicare alle diverse categorie di utenza del servizio. Tale Piano non risulta esser un documento fiscale e finanziario del soggetto gestore e deve rispettare le norme previste dallo stesso Dpr. n. 158/99 e non le norme di carattere civilistico e fiscale che sovraintendono alla predisposizione dei bilanci delle aziende private. Le “Linee guida per la redazione del piano finanziario e per lelaborazione delle tariffe” del Mef devono essere considerate un contributo fornito per agevolare i Comuni nei loro adempimenti, ma non costituiscono un vincolo, mentre i richiami normativi ivi citati per la redazione del Piano finanziario riguardo le quote inesigibili appaiono incongrui. L’Ifel ritiene pertanto che, in sede di predisposizione del Piano finanziario nell’ambito dei Carc, debba essere prevista, riguardo i crediti inesigibili, una somma stimata sulla base dell’esperienza maturata negli anni passati e tenendo conto delle possibilità di recupero evasione e di riscossione coattiva degli importi accertati e non riscossi. La possibilità di inserire quote di crediti inesigibili “stimate” e non realizzate appare opportuna, in quanto l’entrata tributaria deve garantire la copertura integrale dei costi; diversamente ragionando, aggiunge l’Ifel, cioè ammettendo che il Comune possa inserire le perdite su crediti solo successivamente all’accertamento dello stato di inesigibilità, non solo non si realizzerebbe la condizione del pareggio tra entrate e spese, ma ciò determinerebbe l’obbligo d’imputazione dei crediti inesigibili relativi a più annualità in un unico Piano finanziario, con evidenti ed ingiustificati effetti sulle tariffe di quell’anno. L’Istituto precisa che un credito è considerato inesigibile soltanto dopo aver esperito tutto il ciclo di riscossione (atto di accertamento ed ingiunzione). Sul punto, l’art. 7, comma 9, del Dl. n. 78/15, introducendo il comma 654-bis alla Legge n. 147/13, ha risolutivamente disposto che, “tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla Tariffa di igiene ambientale, alla Tariffa integrata ambientale, nonché al Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares)”. Poi l’Ifel ritiene che possano essere recuperate nell’anno successivo eventuali maggiori spese dovute, o alla riduzione della base imponibile o ad aumenti di costi di gestione del servizio non prevedibili, e fa presente che le “Linee guida” fornite dal Mef prevedono che “i crediti inesigibili, per la parte non coperta da Fondi svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa, danno luogo ad unappostazione, nei Ccd’ (‘Costi comuni diversi), in base al principio di integrale copertura di tutti i costi di gestione. La copertura va attuata nellesercizio di competenza, ossia nellesercizio in cui si manifestano in maniera certa e precisa gli elementi da cui deriva linesigibilità. Come si trae dalla formula di cui al punto 1, Allegato 1, del Dpr. n. 158/99, lammontare dei crediti divenuti inesigibili in un dato anno verrà quindi computato tra i costi da coprire con la tariffa relativa allanno successivo. Per contro, eventuali successivi recuperi di crediti già considerati inesigibili costituiranno invece sopravvenienze attive, da inserire tra le entrate da recupero di evasione e da dedurre dai costi, in base al principio di competenza, nellesercizio in cui insorgeranno.”

La Faq n. 6 concerne le riduzioni obbligatorie e facoltative previste dalle norme di legge e chiede se per incentivare comportamenti virtuosi il Comune ha la possibilità di prevedere forme premiali per chi effettua conferimenti di rifiuti differenziati in punti di raccolta appositi.

Il Comune, nel disciplinare le riduzioni per la raccolta differenziata, ha la possibilità di prevedere il riconoscimento di riduzioni solo a chi conferisce in appositi centri di raccolta (soprattutto quando la raccolta differenziata viene effettuata con contenitori stradali ed è quindi impossibile individuare i singoli conferitori).

Con la Faq n. 7 è domandato se nel calcolo del numero degli occupanti al fine della determinazione della tariffa per le utenze domestiche residenti risulta possibile non tenere conto di residenti assenti per la maggior parte dell’anno per motivi di studio, lavoro o cura.

L’Ifel risponde positivamente, precisando che però occorre disciplinare correttamente, sia la presentazione preventiva delle domande – che dovrebbe essere rinnovata annualmente – e la documentazione che attesta l’effettiva assenza dalla residenza. Viene precisato che l’assenza dalla residenza dovrebbe essere superiore ad un congruo periodo, di massima 6 mesi nel corso dell’anno, per giustificare la richiesta.

L’ultima Faq, la n. 8, chiede se, nel caso di abitazione principale costituita da 2 unità immobiliari catastalmente distinte, comunicanti, con ingresso unico, con un unica utenza di gas, di luce e di acqua (di fatto, non a disposizione per un uso autonomo), sia corretto richiedere una sola quota variabile della tariffa Tari parametrata al numero dei componenti la famiglia.

Viene premesso che la Tari è una tassa correlata all’erogazione del Servizio “Smaltimento rifiuti e spazzamento delle strade”, dove la destinazione d’uso e le modalità di utilizzo degli immobili occupati e suscettibili di produrre rifiuti risultano determinanti ai fini dell’imposizione tributaria, sia sotto il profilo della tariffa differenziata e sia in termini di esenzioni e/o esclusioni. L’utenza domestica si riferisce all’abitazione principale dell’intestatario che giuridicamente ed in termini generali può essere costituita da più unità immobiliari adibite a civile abitazione. Inoltre, sussiste distinzione tra il concetto giuridico di “utenza domestica a disposizione” (intesa come civile abitazione) – che sottintende un utilizzo eventuale, discontinuo e comunque autonomo (come nel caso tipico delle “seconde case”) – ed il concetto giuridico di “abitazione principale” dell’occupante, in relazione all’unità immobiliare aggiuntiva sotto il profilo catastale ma adibita ad abitazione principale. Pertanto, ai fini Tari l’abitazione occupata deve essere considerata come un’unica abitazione per la determinazione della Tariffa rifiuti, anche se costituita da più “u.i.u. catastali”, purché l’unificazione sia stata fatta nel rispetto della normativa urbanistica e l’abitazione risulti unica nei registri anagrafici.

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