Nella Sentenza n. 8346 del 27 aprile 2016, la Corte di Cassazione statuisce che, in tema di agevolazioni tributarie, i benefici per l’acquisto della “prima casa” previsti dall’art. 2 del Dl. n. n. 12/85, convertito con modificazioni dalla Legge n. 118/85, possono riguardare anche alloggi risultanti dalla riunione di più unità immobiliari, sempre che le stesse siano destinate dall’acquirente, nel loro insieme, a costituire un’unica unità abitativa. Quindi, il contemporaneo acquisto di 2 appartamenti non è di per sé ostativo alla fruizione di tali benefici, a condizione che l’alloggio così complessivamente realizzato rientri, per la superficie, per il numero dei vani e per le altre caratteristiche specificate dall’art. 13 della Legge n. 408/49, nella tipologia degli alloggi “non di lusso”. Inoltre, la Suprema Corte afferma che i benefici per l’acquisto della “prima casa”, possono essere riconosciuti anche quando siano più di una le unità immobiliari contemporaneamente acquistate purché ricorrano 2 condizioni e cioè la destinazione, da parte dell’acquirente, di dette unità immobiliari, nel loro insieme, a costituire un’unica unità abitativa, e la qualificabilità come alloggio non di lusso dell’immobile così “unificato”. Poi, precisano i Giudici di legittimità che, a tal riguardo, è del tutto irrilevante il dato formale costituito dall’iscrizione catastale unitaria o separata dei locali che costituiscono l’abitazione, dovendosi dare rilievo esclusivamente alla destinazione assunta dall’intero immobile. Infine, la Suprema Corte rileva che la fusione catastale delle 2 unità immobiliari non deve necessariamente avvenire entro il periodo triennale di decadenza dal potere di accertamento dell’Ufficio.




