Responsabilità: condanna di un Dirigente comunale che si è liquidato competenze per la redazione di atti non estranei al suo incarico

Corte dei conti – Sezione seconda giurisdizionale centrale d’Appello – Sentenza n. 323 del 16 giugno 2015

 

Oggetto

Condanna del Dirigente dei Servizi tecnici di un Comune per essersi liquidato competenze tecniche relative agli atti propedeutici alla gestione del Servizio di Igiene ambientale: conferma Sentenza territoriale per la Sardegna n. 1833/08.

Premessa

Nel novembre 2001 il Consiglio di questo importante Comune sardo decide di affidare a terzi la gestione del Servizio di Igiene ambientale e la Giunta approva gli atti relativi all’organizzazione del servizio. Nel febbraio 2002 il Dirigente dei Servizi tecnici del Comune indice la gara d’appalto, approvando contemporaneamente il quadro economico in cui è compresa la spesa di Euro 31.500 per competenze tecniche. Nell’agosto dello stesso anno il Dirigente liquida, a proprio favore, l’importo a titolo di “competenze tecniche maturate a seguito dell’incarico professionale di redigere il progetto definitivo dei Servizi di igiene ambientale”. Il pagamento avviene nel settembre 2002.

La Procura territoriale, sulla base della verifica amministrativa effettuata nell’ottobre 2006 dall’Ispettorato generale di finanza del Mef, che rileva una indebita corresponsione di somma in violazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale perché la redazione del progetto finalizzato alla concessione del Servizio di Igiene ambientale non poteva ritenersi estranea ai compiti e doveri di ufficio del Dirigente, nel gennaio 2008 conviene in giudizio sia il Dirigente che il Sindaco per un danno erariale di Euro 31.500.

I Giudici territoriali, con Sentenza n. 1833/2008, condividendo le considerazione della difesa assolvono il Sindaco per l’assenza di colpa grave, mentre condannano, per l’intero importo (31.500 Euro), il Dirigente tecnico che materialmente ha riscosso l’importo.

L’interessato propone ricorso in appello che viene respinto perché l’appellante ha redatto il progetto “preliminare” senza alcun incarico, omettendo esplicitamente di farlo “nell’ambito della sua responsabilità dirigenziale”.

Sintesi della Sentenza

I Giudici d’appello affermano che “in ordine alla circostanza dedotta dal convenuto a fondamento della remunerabilità dell’incarico- ovvero di essere stato destinatario di un incarico conferito intuitu personae, natura ritenuta, comunque, indimostrata -, la Sentenza ha richiamato quanto affermato dalla Commissione speciale sul pubblico impiego del Consiglio di Stato nel parere del 4 maggio 2005 che ha esteso il principio dell’onnicomprensività a qualsiasi incarico comunque conferito all’Amministrazione di appartenenza”.

Circa poi l’art. 53, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, invocato quale espressa deroga, la Sentenza ha ritenuto detta norma non applicabile in ragione della natura ratione officii dell’incarico, comunque non previsto da una norma di legge.

Nel contempo, ha interpretato detto articolo nella seconda parte in cui si prevede quale deroga al divieto di conferimento di incarichi esulanti i doveri d’ufficio “che non siano espressamente autorizzati”, nel senso che si riferisce esclusivamente ad incarichi a favore di dipendenti di altre Amministrazioni.

Il Collegio di prime cure ha accertato, altresì, il nesso causale e la grave colpevolezza della condotta tenuta dall’ing. T. considerato che il principio era già stato affermato ripetutamente e costantemente dalla giurisprudenza di questa Corte; invece ha assolto il Sindaco per mancanza di colpa grave.

La Procura generale ha depositato in data 12 marzo 2009 l’atto conclusionale osservando che le tesi avanzate dall’appellante sono infondate in quanto, quand’anche l’incarico non rientrasse nell’ambito delle funzioni dirigenziali, in ogni caso l’art. 24, comma 3, del Dlgs. n. 165/01, una volta che la progettazione era stata sua sponte eseguita, non poteva legittimare alcun ulteriore compenso rispetto al trattamento retributivo in atto goduto, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte dei conti.

Pertanto, non potrebbe utilmente invocarsi – secondo la Procura generale – neanche l’art. 53, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, trattandosi di un incarico espletato presso la stessa Amministrazione presso la quale l’ing.T. prestava servizio.

In ogni caso, ad avviso della Procura generale, l’appellante, quale Dirigente responsabile dei Servizi tecnici del Comune, non aveva soltanto compiti amministrativi e di coordinamento e gestione degli uffici, bensì anche quelli di natura tecnica, come si evince dall’art. 6 del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Circa poi la doglianza relativa alla carenza del connotato della grave colpevolezza della condotta, la Procura generale osserva che proprio la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale in materia avrebbe dovuto rendere l’appellante particolarmente attento nell’auto-liquidarsi il compenso.

I Giudici, dopo aver riprodotto l’art. 24 del Dlgs. n. 165/01 (in cui è stato trasfuso il testo del previgente art. 24 del Dlgs. n. 29/93) ed esaminato la decisione della Commissione speciale sul pubblico impiego del 4 maggio 2005 affermano che “tale essendo il quadro normativo ed interpretativo entro cui la Sentenza ha ritenuto di inquadrare l’antigiuridicità della condotta tenuta dall’ing. T. nella vicenda, l’appellante eccepisce che, nella concreta fattispecie, trattavasi di un incarico che esulava del tutto dai compiti connessi alla posizione dirigenziale ricoperta dal momento che dalla lettura della normativa (art. 6 regolamento n. 345/99, art. 107, Dlgs. n. 165/01) si evince che al Dirigente competono solo funzioni di coordinamento, controllo, direzione, anche nelle procedure di appalto e di concorso, dalla determinazione a contrarre fino alla stipula del contratto, ma non anche l’attività di predisposizione degli elaborati tecnico-progettuali”.

Orbene, rilevano i Giudici tra le competenze dirigenziali dell’ing. T. era ricompresa “la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso comprese nelle funzioni svolte dagli uffici di rispettiva attribuzione” ai sensi dell’art.6, comma 10, del Regolamento comunale, nonché dell’ art. 107, comma 3, lett. b) del Dlgs. n. 267/00, in quanto anche dette procedure rientranti tra i “compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi”.

Nella specifica fattispecie, la “gestione servizio Rsu.” era, all’interno del Comune de quo, stata assegnata al Settore IV, a cui era preposto il T. alla data della Delibera approvativa del progetto e della determina liquidativa dei compensi.

Orbene, affermano i Giudici, non può assolutamente accogliersi la tesi secondo cui l’incarico, in quanto conferitogli intuitu personae, esulerebbe da detta normativa in materia di retribuzione dirigenziale in quanto, al contrario, l’art.24 succitato impediva la corresponsione di qualsivoglia compensi in suo favore.

Si trattava, infatti, di un adempimento indispensabile al fine di indire la procedura concorsuale per l’affidamento dei servizi di igiene ambientale rientrante nella competenza del suo ufficio, dunque al fine di inquadrare gli obiettivi che l’Amministrazione intendeva conseguire con il nuovo appalto negli elaborati progettuali.

A ciò aggiungasi che la pretesa natura di prestazione libero-professionale non emerge affatto dalla deliberazione della Giunta comunale che approvò il progetto dove si faceva riferimento al progetto redatto dall’Ufficio tecnico comunale, dunque lasciando chiaramente intendere che la sua predisposizione si era ritenuta rientrante nelle competenze della struttura dirigenziale a cui era stato preposto l’appellante.

A nulla rileva, concludono i Giudici al fine di escludere il connotato contra ius della condotta, quanto rappresentato dall’appellante, in ordine alla circostanza che “avrebbe redatto il progetto al di fuori dell’orario di lavoro e nei giorni festivi in quanto, oltre ad essere assolutamente indimostrata, in ogni caso il principio dell’omnicomprensività della retribuzione, formata da emolumenti fissi ed accessori, va coniugato con quello, (ben evidenziato nell’atto di citazione), dell’auto-responsabilizzazione del Dirigente nel distribuirsi temporalmente il carico di lavoro”.

Commento

I Giudici sono molto critici sul comportamento del Dirigente, tanto da escludere il Sindaco dalla corresponsabilità e quindi condannando solo lui al pagamento dell’intero ammontare dell’emolumento percepito. Occorre comunque evidenziare che sono mancati tutti i controlli interni, infatti il controllo che ha fatto scattare prima la denuncia, e poi le Sentenze, è dell’Ispettorato generale di finanza del Mef.

Anche in questo caso sarebbe stato opportuno prevedere nello specifico Regolamento la procedura che deve essere adottata quando un progetto è affidato al personale interno, che in questo caso opera come libero professionista.

E’ interessante la normativa citata e la relativa giurisprudenza della stessa Corte dei conti sia territoriale che d’appello emessa prima dei fatti di causa.

di Antonio Tirelli