Nella Sentenza n. 8770 del 3 maggio 2016, la Corte di Cassazione rileva che i contributi spettanti ai Consorzi di bonifica e imposti ai proprietari per le spese relative all’attività per la quale sono obbligatoriamente costituiti rientrano nella categoria generale dei Tributi e le relative controversie, insorte dopo il 1° gennaio 2002, sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, in applicazione dell’art. 2 del Dlgs. n. 546/92, nel testo modificato dall’art. 12 della Legge n. 443/01, il quale ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le controversie aventi ad oggetto Tributi di ogni genere e specie.
In particolare, la Suprema Corte chiarisce come, a norma dell’art. 2 del Dlgs. n. 546/92, come modificato dall’art. 12 della Legge n. 448/01, sono sottratte alla giurisdizione del Giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell’esecuzione forzata. Ne consegue che l’impugnazione degli atti prodromici all’esecuzione, quali la cartella esattoriale o l’avviso di mora (o l’intimazione di pagamento ex art. 50 del Dpr. n. 602/73) è devoluta alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, se autonomamente impugnabili ai sensi dell’art. 19 del medesimo Decreto.
Nello specifico, i Giudici di legittimità hanno puntualizzato che l’attribuzione alle Commissioni tributarie della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i Tributi di ogni genere e specie,si estende ad ogni questione relativa all’an o al quantum del Tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria. Ne consegue che anche l’eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell’obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del Giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione.




