Ici: spettanza dell’esenzione per un impianto industriale di produzione di combustibile da rifiuto

Nella Sentenza n. 10488 del 20 maggio 2016, la Corte di Cassazione si esprime in materia di Ici, in particolare sull’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 504/92, secondo cui sono esenti dall’Imposta gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Il caso di specie riguarda un avviso di accertamento Ici per l’anno 2009 emesso da un Comune in relazione ad un impianto industriale di produzione di combustibile da rifiuto.

La Suprema Corte afferma che l’utilizzazione diretta del bene da parte dell’Ente possessore è  condizione necessaria perché a quest’ultimo spetti il diritto all’esenzione prevista dall’art. 7 del Dlgs. n. 504/92.

Tuttavia, specificano i Giudici aditi, qualora si analizzino le fattispecie che hanno dato luogo alle Sentenze della Corte di Cassazione in proposito, si può verificare che si tratta di ipotesi di locazione del bene ad altro Ente o di concessione di beni demaniali.

La ragione sostanziale di tale orientamento è stata individuata nell’effetto distorsivo, rispetto alle finalità tutelate dalla norma (l’esercizio di attività protette) che in tali situazioni si determina, in quanto il bene viene utilizzato dal possessore per “una finalità economica produttiva di reddito” e non per lo svolgimento dei compiti istituzionali. Dunque l’utilizzazione, in virtù di concessione o locazione, da parte di un soggetto diverso da quello a cui spetta l’esenzione, esclude in radice, secondo i Giudici di legittimità, la destinazione del bene ai compiti istituzionali di quest’ultimo.