Aliquote Imu: anche per il Tar sono illegittime se deliberate dopo la scadenza fissata per l’approvazione del bilancio di previsione

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha impugnato una Deliberazione con la quale un Consiglio comunale ha determinato – nell’agosto 2015 – l’aliquota dell’Imu per l’anno 2015, rilevando la violazione del termine perentorio di cui al combinato disposto dell’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 e dell’art. 151 del Dlgs. n. 267/00.

Con la Sentenza n. 1284 del 17 giugno 2016 del Tar Calabria, i Giudici evidenziano che l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06, impone agli Enti Locali di fissare le tariffe e le aliquote relative ai Tributi di competenza degli stessi entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedendo nel contempo che, in caso di mancata approvazione entro il termine indicato, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Per l’anno 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è stato fissato al 30 luglio 2015 dal Decreto del Ministero dell’Interno 13 maggio 2015. Il termine fissato per la deliberazione delle modificazioni di tariffe e tributi ha carattere perentorio, come si desume dalla previsione di cui al menzionato art. 1, comma 169. Ne consegue che la Deliberazione consiliare impugnata è illegittima in quanto è stata adottata successivamente alla data del 30 luglio 2015 e, quindi, oltre il termine perentorio.