Divieto stipula contratti di collaborazione P.A.: vale solo per quelli sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2017

Nella Delibera n. 75 del 23 giugno 2016 della Corte di conti Piemonte, il quesito in esame attiene alla corretta interpretazione ed applicazione di quanto previsto dall’art. 2 del Dlgs. n. 81/15. In particolare, un Sindaco chiede se la stipula, ad ottobre 2016, di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa tra una Pubblica Amministrazione e un soggetto privato che prevede l’erogazione di prestazioni sino a giugno 2017 debba essere considerata elusiva dello spirito che informa l’art. 2, comma 4, del Dlgs. n. 81/15, secondo il quale “dal 1° gennaio 2017 è comunque fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni di stipulare i contratti di cui al comma 1”.

La Sezione rileva che il divieto posto dall’art. 2, comma 4, del Dlgs. n. 81/15 opera unicamente per i contratti sottoscritti a decorrere dal 1° gennaio 2017, ma non viceversa per quelli sottoscritti in data antecedente, pur se i loro effetti si dispiegano anche in un periodo successivo alla predetta data, in quanto ciò che rileva ai fini dell’applicazione della norma è il momento della stipulazione. Dunque, la Sezione afferma che i contratti di collaborazione stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni nel predetto periodo di riordino della disciplina in materia di rapporti di lavoro flessibile e sino alla data del 31 dicembre 2016 possono essere legittimamente stipulati, sempre che ricorrano tutti i presupposti di legittimità fissati nell’art. 7, comma 6, del Dlgs. n. 165/01.