Mancato versamento di Iva e Irpef: le difficoltà correlate alla crisi economica non costituiscono causa di forza maggiore

Nella Sentenza n. 687/38 del 23 maggio 2016 della Ctr Piemonte, una Srl aveva chiesto l’annullamento di una cartella di pagamento relativa al mancato versamento di Iva e Irpef. L’appellante aveva posto alla base della propria richiesta di annullamento la sussistenza della forza maggiore dovuta alle ingenti perdite economiche derivate dal grave stato di crisi economica generale. I Giudici piemontesi affermano che non ricorrono in alcun modo gli estremi dello stato di forza maggiore invocato. Il mancato adempimento tributario non è conseguente a fenomeni naturali o di terzi, ma deriva da difficoltà economiche strettamente attinenti alle dinamiche imprenditoriali e commerciali in alcun modo assimilabili a fattispecie di forza maggiore. I Giudici puntualizzano che per forza maggiore deve esclusivamente ritenersi la calamità naturale o altro evento eccezionale ed imprevedibile che abbia impedito al contribuente di adempiere ai propri obblighi verso l’Erario, sottolineando che la crisi congiunturale rientra nel rischio di impresa.