Durc: nelle gare non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale

Nella Sentenza n. 2727 del 21 giugno 2016 del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, i Giudici statuiscono che nelle gare d’appalto, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 31, comma 8, del Dl. n. 69/13, convertito con modificazioni dalla Legge n. 98/13, non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l’Impresa essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell’offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, con l’irrilevanza di un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva, tenendo presente che l’istituto dell’invito alla regolarizzazione,

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