Nella Sentenza n. 2433 del 7 giugno 2016 del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, i Giudici statuiscono che la procedura di affidamento di un contratto pubblico è soggetta alla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando, in conformità al principio “tempus regitactum” ed alla natura del bando di gara, quale norma speciale della procedura che regola, cui non solo le Imprese partecipanti, ma anche l’Amministrazione non può sottrarsi. Inoltre, i Giudici affermano che, per quanto riguarda la “clausola sociale” contenuta nel disciplinare, essa va interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale garantita dall’art. 41 della Costituzione. Per cui, fermo l’obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle proprie dipendenze, il nuovo gestore del Servizio può collocarne alcuni in altri contratti da esso eseguiti (e anche ricorrere agli ammortizzatori sociali previsti dalla legge allorché in esubero), quando nell’organizzazione prefigurata per quello in contestazione gli stessi risultino superflui. Quindi, la “clausola sociale” funge da strumento per favorire la continuità e la stabilità occupazionale dei lavoratori, ma nel contempo non può esser tale da comprimere le esigenze organizzative dell’impresa subentrante che ritenga di potere ragionevolmente svolgere il Servizio utilizzando una minore componente di lavoro rispetto al precedente gestore, e dunque ottenendo in questo modo economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento.




