Cassazione: il Sindaco si deve astenere dallo svolgere la propria professione in conflitto con il proprio mandato

Nella Sentenza n. 14764 del 19 luglio 2016 della Corte di Cassazione, è stato respinto il ricorso di un Sindaco architetto, che nel rivestire la carica elettiva non si era astenuto dallo svolgere la propria professione in ambiti che coincidevano con la propria attività istituzionale. In particolare, i Giudici di legittimità osservano che l’art. 78, comma 3 del Dlgs. n. 267/00 prevede che: “i componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato”. Pertanto, chiarisce

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