Sulla G.U. n. 98 del 28 aprile 2022 è stata pubblicata la Legge 27 aprile 2022, n. 34, di conversione del Dl. 1° marzo 2022, n. 17, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” (c.d. “Decreto Energia”, vedi Entilocalinews n. 10 del 7 marzo 2022). Oltre al sostegno alle Imprese, il Decreto prevede misure per l’efficienza energetica, norme urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale e altri interventi a favore a sostegno anche dei Comuni.
Di seguito si riporta il commento delle norme di maggior interesse per gli Enti Locali e le Società pubbliche.
Art. 2-bis – Rendicontazione dell’utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi dell’energia
L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) effettua la rendicontazione dell’utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, distinguendo nel dettaglio tra:
a) il Comparto elettrico, ai sensi delle seguenti disposizioni;
b) il Comparto del Gas.
Entro il 16 maggio 2022, l’Arera è tenuta a trasmettere la rendicontazione sopra riportata al Mef e al Mite, e alle competenti Commissioni parlamentari.
A decorrere dal 1° giugno 2022, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore di ulteriori misure di contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei Settori elettrico e del gas naturale, l’Arera effettuerà la medesima rendicontazione.
Entro il 31 dicembre di ogni anno, l’Arera trasmette al Mef, al Mite, e alle competenti Commissioni parlamentari, una Relazione sull’effettivo utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei Settori elettrico e del Gas naturale per l’anno in corso, con particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea), distinguendo nel dettaglio tra il Comparto elettrico e il Comparto del Gas.
Art. 3 – Rafforzamento del Bonus sociale elettrico e gas
Per il secondo trimestre dell’anno 2022, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di Energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute sono rideterminate dall’Arera al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il secondo trimestre 2022, fino a concorrenza dell’importo di Euro 400 milioni.
Art. 14 – Contributo sotto forma di credito d’imposta per l’efficienza energetica nelle Regioni del Sud
Alle Imprese che effettuano Investimenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di Energia da fonti rinnovabili, anche tramite la realizzazione di Sistemi di accumulo abbinati agli Impianti fotovoltaici, fino al 30 novembre 2023 è attribuito un contributo sotto forma di credito d’imposta, nel limite di Euro 145 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa e come base imponibile Irap ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
Art. 19 – Disposizioni di supporto per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione
Sono previste modifiche all’art. 5 del Dlgs. n. 102/2014. Più nel dettaglio, la realizzazione degli Interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della P.A. centrale prevista dal comma 8 del predetto Decreto è gestita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dai Provveditorati interregionali per le Opere pubbliche del Mims, dalle Amministrazioni interessate e dall’Agenzia del Demanio. Sono promosse forme di razionalizzazione e di coordinamento tra gli Interventi, anche tra più Amministrazioni per contribuire al contenimento dei costi.
Art. 19-ter – Disposizioni in materia di incremento dell’Efficienza energetica degli Impianti di Illuminazione pubblica
Per contenere la spesa per i servizi di Illuminazione pubblica degli Enti Locali e di perseguire una strategia sono stabiliti, con successivo Decreto, gli standard tecnici e le misure di moderazione dell’utilizzo dei diversi dispositivi di Illuminazione pubblica negli ambiti stradali, secondo i seguenti criteri:
- utilizzo di appositi sensori di movimento;
- individuazione delle modalità di ammodernamento o sostituzione degli Impianti o dispositivi di illuminazione esistenti;
- individuazione della Rete viaria ovvero delle aree, urbane o extraurbane, idonee e non idonee all’applicazione e all’utilizzo delle tecnologie dinamiche e adattive di cui alla lett. a).
Art. 19-quater – Disposizioni in materia di riduzione dei consumi termici degli edifici
Per ridurre i consumi termici degli edifici e ottenere un risparmio energetico annuo immediato, dal 1° maggio 2022 al 31 marzo 2023 la media ponderata delle temperature dell’aria non deve essere superiore, in inverno, a 19 gradi centigradi, più 2 gradi centigradi di tolleranza, né inferiore, in estate, a 27 gradi centigradi, meno 2 gradi centigradi di tolleranza.
Art. 25 – Incremento del “Fondo per l’adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici”
Per fronteggiare, nel primo semestre dell’anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, l’apposito Fondo istituito nello Stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili è incrementato di Euro 150 milioni per l’anno 2022.
Per i contratti in corso di esecuzione alla data del 2 marzo 2022, il Mims rileva, entro il 30 settembre 2022, con proprio Decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8%, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2022, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
Per tali materiali, si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del Dlgs. n. 163/2006, e dall’art. 106, comma 1, lett. a) del Dlgs. n. 50/2016. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dall’emanando Dm. con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8% se riferite esclusivamente all’anno 2022 ed eccedenti il 10% complessivo se riferite a più anni.
Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla Stazione appaltante l’Istanza di compensazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato Decreto ministeriale. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d’ufficio dalla Stazione appaltante, entro 15 giorni dalla predetta data.
Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2022, restano ferme le variazioni rilevate dai Decreti adottati ai sensi dell’art. 133, comma 6, del Dlgs. n. 163/2006, dell’art. 216, comma 27-ter, del Dlgs. n. 50/2016, dell’art. 1-septies, comma 1, del Dl. n. 73/2021 convertito con Legge n. 106/2021.
Ciascuna Stazione appaltante provvede alle compensazioni nel limite del 50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel Quadro economico di ogni Intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della Stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima Stazione appaltante per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i Certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data del 2 marzo 2022.
Art. 26 – Contributo statale alle spese straordinarie sostenute dalle Regioni e dalle Province autonome – Differimento di termini in materia di finanza regionale
La dotazione del “Fondo” di cui all’art. 16, comma 8-septies, del Dl. n. 146/2021 (“Fondo spese sanitarie collegate all’emergenza ‘Covid-19’ per le Regioni e le Province autonome”), è incrementata di ulteriori Euro 400 milioni per l’anno 2022.
Per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si differiscono i seguenti termini solo per l’anno 2022:
a) il rendiconto relativo all’anno 2021 è approvato da parte del Consiglio entro il 30 settembre 2022, con preventiva approvazione da parte della Giunta entro il 30 giugno 2022;
b) il bilancio consolidato relativo all’anno 2021 è approvato entro il 30 novembre 2022.
Art. 27 – Contributi straordinari agli Enti Locali
Il “Fondo” di cui all’art. 25, comma 1, del Dl. n. 41/2021 (“Fondo per il ristoro ai Comuni per la mancata riscossione dell’Imposta di soggiorno e analoghi contributi”), per i mancati incassi relativi al II trimestre 2022, è incrementato di Euro 50 milioni per l’anno 2022. La ripartizione del “Fondo” tra gli Enti interessati sarà effettuata con uno o più Decreti del Ministro dell’Interno da adottare entro il 31 luglio 2022.
Per garantire la continuità dei servizi erogati è anche riconosciuto agli Enti Locali un contributo straordinario di Euro 250 milioni per l’anno 2022, da destinare, per Euro 200 milioni in favore dei Comuni e per Euro 50 milioni in favore delle Città metropolitane e delle Province. La ripartizione del “Fondo” tra gli Enti interessati avverrà con Decreto del Ministro dell’Interno da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge di conversione, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal Siope.
Ai Comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell’art. 243-ter del Tuel o che sono stati destinatari della anticipazione di cui all’art. 243-quinquies del Tuel (“Fondo di rotazione nell’ambito dei Piani di riequilibrio finanziario pluriennale”), e che, per effetto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 18/2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell’arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni, viene destinato un contributo per l’anno 2022 di Euro 22,6 milioni.
Tali Comuni che sono in “Dissesto finanziario” o che risultano beneficiari di contributi concessi ai sensi:
- dell’art. 53, Dl. n. 104/2020 e dell’art. 1, comma 775, della Legge n. 178/2020 (fondi per i Comuni che hanno deliberato la “procedura di riequilibrio finanziario pluriennale” e che risultano avere il “Piano di riequilibrio” approvato e in corso di attuazione),
- dell’art. 52, Dl. n. 73/2021 (“Fondo in favore degli Enti Locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente a seguito della ricostituzione del ‘Fal’”),
- dell’art. 38, comma 1-septies, Dl. n. 34/2019 (“Fondo per il concorso al pagamento del debito dei Comuni capoluogo delle Città metropolitane”),
- dell’art. 16, comma 8-quinquies, Dl. n. 146/2021 (“Fondo per i Comuni sede di capoluogo di Città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a Euro 700”),
- dell’art. 1, commi 565 o 567, Legge n. 234/2021 (“Fondo in favore dei soli Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna in conseguenza dell’attuazione della Sentenza Corte Costituzionale n. 115/2020”),
sono esclusi anche dal beneficiare del presente contributo.
Il contributo sarà erogato in proporzione all’ammontare del maggior onere per i mancati incassi dell’Imposta di soggiorno nel II trimestre 2022.
I Comuni con i requisiti suddetti e quelli esclusi dal contributo sopra individuati possono restituire le rate scadute e non pagate nel triennio 2019-2021, al netto del contributo ricevuto, in quote costanti, in 5 anni decorrenti dal 2022.
Le risorse sono ripartite con Decreto del Ministero dell’Interno, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto di conversione, tenendo conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021.
Art. 28 – Rigenerazione urbana
Per rafforzare le misure di Rigenerazione urbana confluite nella Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore”, Investimento 2.1 “Investimenti in Progetti di Rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” del “Pnrr”, è autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al Decreto del Ministero dell’Interno 30 dicembre 2021. Pertanto, è autorizzata la spesa di Euro 40 milioni per l’anno 2022, Euro 150 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, Euro 285 milioni per l’anno 2025 e Euro 280 milioni per l’anno 2026.
Il Ministero dell’Interno, con Decreto da adottare entro il 31 marzo 2022, assegnerà le risorse sulla base del Cronoprogramma dichiarato nella domanda presentata ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno 2 aprile 2021.
Art. 29-ter – Proroga del termine di comunicazione dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura per i soggetti passivi dell’Imposta sul reddito delle Società e per i titolari di Partita Iva
Tale norma, intervenendo sull’art. 10-quater del Dl. n. 4/2022, introdotto dalla Legge di conversione n. 25/2022 (vedi Entilocalinews n. 14 del 4 aprile 2022), stabilisce che, per consentire l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito di cui all’art. 121 del Dl. n. 34/2020, per l’anno 2022, i soggetti passivi Ires e titolari di Partita Iva, che sono tenuti a presentare la Dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per l’esercizio delle predette opzioni anche successivamente al 29 aprile 2022, ma necessariamente entro il 15 ottobre 2022.
Art. 32 – Disposizioni urgenti volte all’incremento della capacità di accoglienza delle Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza
Allo scopo di prorogare il pieno funzionamento della “Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza” (“Rems”) provvisoria di Genova-Prà e, contestualmente, consentire l’avvio della “Rems” sperimentale di Calice al Cornoviglio (La Spezia), è autorizzata la spesa di Euro 2,6 milioni annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
Art. 35 – Anagrafe dei dipendenti della Pubblica Amministrazione
La disposizione in commento ha introdotto il nuovo art. 34-ter al Dlgs. n. 165/2001, prevedendo l’avvio del Censimento anagrafico permanente dei dipendenti presso il presso il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Tale adempimento, strumentale all’erogazione dei servizi connessi al pagamento delle retribuzioni di cui all’articolo 11, comma 9, del Dl. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/2011, sarà funzionale al completo raggiungimento dei Traguardi e degli Obiettivi relativi alla Missione “M1C1” “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA” del “Pnrr”, oltreché per il completamento del Fascicolo elettronico del dipendente.
Il censimento sarà effettuato avvalendosi della base di dati sul personale della P.A. curati dal Mef, ampliata in attuazione del “Piano triennale per l’informatica nella P.A. 2017-2019”, nel rispetto della normativa sulla privacy prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Dlgs. n. 196/2003.
Con Decreto del Ministro per la P.A e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in Conferenza Unificata, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di comunicazione dei dati da parte delle P.A. di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001 e degli Enti pubblici economici.
Art. 35-bis – Comunicazioni relative a Bandi e Avvisi finanziati con risorse previste dal “Piano nazionale di ripresa e resilienza”
Le Amministrazioni statali sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale, entro 30 giorni dalla data di emanazione di Bandi e Avvisi destinati agli Enti Territoriali relativi a Infrastrutture e Opere pubbliche finanziati con risorse previste dal “Pnrr”, una Comunicazione contenente:
a) la tipologia di Intervento;
b) la tempistica;
c) l’individuazione degli Enti destinatari del finanziamento;
d) il livello progettuale richiesto;
e) l’importo massimo finanziabile per singolo Ente.
Art. 38 – Disposizioni urgenti per situazioni di crisi internazionale
Fino al 31 dicembre 2022, gli atti per la registrazione dei contratti di comodato d’uso gratuito con finalità umanitarie a favore di cittadini di nazionalità ucraina e di altri soggetti provenienti dall’Ucraina sono esenti dall’Imposta di registro, della parte prima della tariffa annessa al Testo unico delle disposizioni concernenti l’Imposta di registro e dall’Imposta di bollo.
Art. 41 – Sospensione del pagamento dei mutui concessi agli Enti Locali dei territori colpiti dal sisma 2016
Con l’art. 41 si sostituisce il terzo periodo del comma 1 dell’art. 44 del Dl. n. 189/2016, con il quale ora si prevede che, relativamente ai mutui Cassa DD.PP. trasferiti al Mef, con rate in scadenza negli anni 2016 e 2017, contratti dai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto e al quinto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.




