Debito fuori bilancio: l’accordo concluso a seguito di negoziazione assistita non costituisce titolo per il riconoscimento

Nella Delibera n. 164 del 5 settembre 2016 della Corte dei conti Sicilia, il parere in esame è relativo alla legittimità del riconoscimento di un debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del Dlgs. n. 267/00, a fronte di un titolo esecutivo costituito dall’accordo che compone la controversia a seguito dell’espletamento della procedura di negoziazione assistita prevista dall’art. 2 e seguenti del Dl. n. 132/14, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della Legge n. 162/14.

La Sezione statuisce che l’accordo concluso a seguito di negoziazione assistita, al pari di ogni altro accordo transattivo, non essendo riconducibile alle ipotesi tassative di cui all’art. 194 del Tuel, non può costituire il titolo per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, con la conseguenza che gli oneri scaturenti dallo stesso, nella misura in cui siano prevedibili e determinabili dal debitore, devono essere contabilizzati secondo le ordinarie procedure di spesa.