Nella Delibera n. 99 del 19 luglio 2016 della Corte dei conti Piemonte, l’Ente istante, in assenza di un consolidato assetto normativo, chiede di conoscere se la ricostruzione prospettata dei vincoli in materia di spesa del personale, secondo cui gli Enti di governo del “Ciclo idrico integrato” soggiacciono ai vincoli per la spesa di personale a cui sono soggetti gli Enti associati e quindi quelli previsti dall’art. 1, comma 562, della Legge n. 298/06, per gli Enti non soggetti a “Patto di stabilità”, ed all’art. 76, comma 7, del Dl. n. 112/08 per quelli invece soggetti a Patto, come modificate entrambe dall’art. 47-ter, comma 11 della Legge n. 44/12, sia praticabile.
La Sezione rileva che, nel vigente quadro normativo emergente dalla novella dell’art. 147 del Dlgs. n. 152/06 operata dal Dl. n. 133/14 e alla luce degli interventi della Corte Costituzionale, gli Enti di governo d’Ambito del “Servizio idrico integrato” si configurano come Enti associativi a partecipazione obbligatoria a cui sono state trasferite ex lege le funzioni di programmazione e gestione del Servizio, di cui quindi gli Enti Locali partecipanti non sono più titolari.
Pertanto, ai fini, dell’applicazione delle disposizioni in materia di vincoli alla spesa di personale, l’utilizzo del criterio del pro quota non appare applicabile. Infatti, tale criterio è riferibile ad un modulo organizzativo di gestione, come quello previsto dalla Legislazione regionale piemontese, superato dai recenti interventi normativi.




