Nella Sentenza n. 3742 del 31 agosto 2016 del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, i Giudici rilevano che l’art. 11, comma 9, del Dlgs. n. 163/06, indica il termine di 60 giorni dal momento in cui diviene definitiva l’aggiudicazione per la stipula del contratto, ma il detto termine non ha natura perentoria, né alla sua inosservanza può farsi risalire ex se un’ipotesi di responsabilità precontrattuale ex lege della Pubblica Amministrazione, se non in costanza di tutti gli elementi necessari per la sua configurabilità. Infatti, le conseguenze che derivano in via diretta dall’inutile decorso del detto termine sono, da un lato, la facoltà dell’aggiudicatario, mediante atto notificato alla stazione appaltante, di sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto; dall’altro, il diritto al rimborso delle spese contrattuali documentate, senza alcun indennizzo. Quindi, il mancato rispetto del termine di 60 giorni per la stipulazione negoziale non integra di per sé un’ipotesi di responsabilità precontrattuale, spettando al presunto danneggiato dimostrare che il ritardo nella stipulazione sia manifestazione di una condotta antigiuridica dell’Amministrazione lesiva del proprio legittimo affidamento. Nel caso di specie – affermano i Giudici – non si può giungere a diversa conclusione, in ragione del fatto che era stata disposta l’esecuzione in via d’urgenza del servizio.




