Nella Sentenza n. 17637 del 6 settembre 2016 della Corte di Cassazione, viene rigettato il ricorso di un dipendente di una Azienda Unità sanitaria locale, licenziato per essersi allontanato dal servizio pur avendo fatto risultare la sua presenza mediante timbratura del cartellino marcatempo in entrata ed in uscita. La Suprema Corte ha rilevato che, nel caso di specie, per quanto riguarda la timbratura del cartellino marcatempo, ricorre l’ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio con modalità fraudolente, considerato che la timbratura del cartellino marcatempo in entrata ed in uscita non corrispondente alla reale situazione di fatto costituisce certamente una modalità fraudolenta poiché la falsa attestazione del pubblico dipendente circa la presenza in Ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza costituisce condotta fraudolenta oggettivamente idonea ad indurre in errore l’Amministrazione datore di lavoro circa la presenza effettiva sul luogo di lavoro. Inoltre, integra il reato di truffa aggravata ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare economicamente apprezzabili.




