Nella Sentenza n. 4121 del 5 ottobre 2016 del Consiglio di Stato, Sezione Terza, la questione controversa ruota attorno all’interpretazione dell’art. 86, comma 2, del Dlgs. n. 159/11, per il quale “l’informazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, con le modalità di cui all’art. 92, ha una validità di 12 mesi dalla data dell’acquisizione, salvo che non ricorrano le modificazioni di cui al comma 3”. I Giudici affermano che la limitazione temporale di efficacia dell’interdittiva antimafia, prevista dall’art. 86, comma 2, sopra citato, deve intendersi riferita ai casi nei quali sia attestata “l’assenza di pericolo di infiltrazione mafiosa, e non già ai riscontri indicativi del pericolo, i quali ultimi conservano la loro valenza anche oltre il termine indicato nella norma”. Infatti, l’art. 2, comma 1, del Dpr. n. 252/98 (la cui disposizione è stata poi riportata nell’art. 86, commi 1 e 2, del Dlgs. n. 159/11) deve intendersi riferito ai casi di documentazioni che attestino l’assenza di pericolo di infiltrazione mafiosa, e non già ai riscontri indicativi del pericolo, i quali ultimi conservano la loro valenza anche oltre il termine indicato nella disposizione.




