Nella Sentenza n. 19510 del 30 settembre 2016 della Corte di Cassazione, i Giudici statuiscono che, in tema di Ici, sono sottoposte all’Imposta le piattaforme petrolifere per l’estrazione di idrocarburi di proprietà della Società contribuente situate nel tratto di mare, facente parte del demanio statale, antistante il Comune interessato. Infatti, sull’intero territorio dello Stato, ivi compreso il mare territoriale, convivono e si esercitano i poteri dello Stato contestualmente ai poteri dell’Ente Regione e degli Enti Locali e, in assenza di un autonomo criterio di determinazione dei limiti del territorio comunale, valgono le stesse regole dettate in materia di demarcazione del territorio nazionale, atteso che non sussistono elementi che possono far ritenere che il territorio comunale sia un’entità diversa, dal punto di vista qualitativo, dal territorio nazionale. In secondo luogo, la Suprema Corte chiarisce che la sottoposizione ad Ici delle piattaforme petrolifere in ragione della loro classificazione catastale in Categoria “D7”, rilevando le speciali esigenze di un’attività industriale che, per quanto produttiva di indubbi e fondamentali riflessi sull’economia generale e sulle scelte energetiche nazionali, risponde pur tuttavia ai criteri tipici dell’imprenditoria privata, in base al principio per cui, “in tema d’Ici, sono sottoposte all’Imposta e classificabili nella Categoria‘D/7’, attesa la loro riconducibilità al concetto d’immobile ai fini civili e fiscali, suscettibilità di accatastamento e idoneità a produrre reddito proprio, le piattaforme petrolifere, la cui base imponibile, in mancanza di rendita catastale, è costituita, secondo i criteri stabiliti nell’art. 7, comma 3, penultimo periodo, del Dl. n. 333/92, convertito in Legge n. 359/92, dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili”.
Infine, la Suprema Corte statuisce che l’art. 5, comma 1, del Dlgs. n.504/92 prevede che la base imponibile dell’Imposta è il valore degli immobili e, nel caso di fabbricati dotati di rendita, il comma 2, prevede che la base imponibile è commisurata alle “rendite risultanti in Catasto”,determinando i moltiplicatori di legge. Ed ancora, il comma 3 del Dlgs. n. 504/92 indica i criteri per la quantificazione della base imponibile per i fabbricati non iscritti in Catasto, prevedendo, nel caso in cui l’immobile sia sprovvisto di rendita, che “per i fabbricati classificabili nel Gruppo catastale ‘D’, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in Catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato…secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell’art. 6 del Dl. n. 33/92”, cioè in base al “valore costituito dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili” (cd. “metodo stratificato”). Quindi,in mancanza di rendita catastale, data la mancanza di iscrizione in Catasto, la base imponibile delle piattaforme, classificabili nella Categoria“D”, è costituita dal valore di bilancio, e quindi non è corretta la stima degli immobilicommisurata dal Comune al valore accertato mediante stima diretta. Con la conseguenza che, stante l’insussistenza di un valore catastale di riferimento,la base imponibile ai fini Ici dovrà dal Giudice di rinvio essere quantificata sulla base del criterio di bilancio appena indicato.




