Nella Sentenza n. 18057 del 14 settembre 2016 della Corte di Cassazione, la questione controversa è se il vincolo di destinazione urbanistica a “verde pubblico” sottragga l’area al regine fiscale dei suoli edificabili, ai fini dell’Ici. Nello specifico, un Comune notificò ad un soggetto un avviso di accertamento per omesso versamento Ici relativa agli anni dal 2002 al 2007 in riferimento ad un’area destinata dal Prg a verde pubblico e verde pubblico attrezzato. La Suprema Corte rileva che un’area compresa in una zona destinata dal Prg a verde pubblico attrezzato è sottoposta ad un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di “edificazione”. In sostanza, i Giudici di legittimità hanno ritenuto che, ove la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico; attrezzature pubbliche; ecc.), la classificazione apporta un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di “edificazione”. L’edificabilità che rileva ai fini dell’imposizione è solo quella privata e non quella pubblica. Infine, la Suprema Corte ritiene la pretesa comunale connotata da “colpa grave” e per tale motivo ha applicato l’art. 96 del Cpc., precisando che “il ricorrente Comune deve essere condannato al pagamento in favore di controparte delle spese del giudizio di legittimità in misura doppia in quanto risulta non aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria posizione e comunque avere agito senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità la giurisprudenza consolidata ed avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso oggi in esame, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta”.




