Imposta di bollo: sono esenti i certificati rilasciati per il riconoscimento degli indennizzi di guerra

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 88/E del 4 ottobre 2016, ha confermato che sono esenti da Imposta di bollo in modo assoluto i documenti giustificativi e gli atti delle procedure di liquidazione degli indennizzi e dei contributi per danni guerra ai sensi dell’art. 12, comma 1, della Legge n. 593/81.

In particolare, la Risoluzione fa riferimento all’esenzione da Imposta di bollo delle istanze corredate da documentazione come certificati attestanti la qualifica di profugo, certificati di residenza storici, certificati delle vicende domiciliari presentate alle Autorità slovene, ai fini del riconoscimento di un indennizzo, dai cittadini che hanno subìto danni di guerra dal regime jugoslavo nel periodo compreso tra il mese di maggio 1945 ed il mese di luglio 1990.

L’Agenzia ha tenuto a precisare che le norme che dispongono di esenzioni d’Imposta, come quella in esame, essendo configurabili come “norme eccezionali”, devono considerarsi di stretta interpretazione e quindi devono essere valutate seguendo un “criterio sostanziale” che tenga conto della ratio generale di tutte quelle disposizioni emanate in anni immediatamente successivi alla fine della Seconda Guerra mondiale che vogliono fornire un ristoro patrimoniale ai cittadini che hanno subìto danni patrimoniali e morali.