Sostituto d’imposta: le ritenute del 4% sui contributi alle Imprese vengono attestate mediante il Quadro “SF” del Modello “770”

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 308 del 26 maggio 2022, ha fornito chiarimenti in ordine all’obbligo di comunicazione contributi corrisposti da parte delle Pubbliche Amministrazioni ad Imprese commerciali e delle relative ritenute, disposto dall’art. 20, comma 2, del Dpr. n. 605/1973 (“Disposizioni relative all’Anagrafe tributaria e al Codice fiscale dei contribuenti”). 

In particolare, il Comune istante fa presente di corrispondere annualmente dei contributi ad Imprese commerciali, al fine di aumentare la presenza del Comune sui social media

I contributi sono concessi per ragioni diverse dall’acquisto di beni strumentali, e, pertanto, sul loro ammontare l’Ente pubblico opera una ritenuta del 4% a titolo di acconto delle Imposte sul reddito, con obbligo di rivalsa (ex art. 28, comma 2, Dpr. n. 600/1973). 

Il Comune istante afferma di: 

–  versare le ritenute all’Erario tramite Modello “F24” con codice-tributo 1045 entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del contributo; 

–   presentare, come sostituto di imposta, la Dichiarazione dei sostituti d’imposta (Modello 770), entro il 31 ottobre dell’anno successivo, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno precedente, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti e gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. 

In particolare, i dati riferibili ai contributi in argomento sono indicati nel Quadro “SF” – destinato ad accogliere i dati identificativi dei percipienti dei contributi erogati dagli Enti pubblici (e privati) – e, nello specifico, nel rigo SF4, punto 13, codice “D”. 

Mediante il Modello “770” dunque, l’Agenzia delle Entrate dispone di tutti i dati concernenti il contributo erogato. 

Tanto premesso, il Comune ha rilevato che il citato art. 20, comma 2, del Dpr. n. 605/1973, dispone a carico dell’Ente pubblico che corrisponde ad Imprese commerciali contributi assoggettabili a ritenuta d’acconto, un obbligo di comunicazione del domicilio fiscale dell’Impresa percipiente, dell’ammontare e della causale dei pagamenti eseguiti, e dell’importo delle ritenute effettuate, da effettuare entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento alle somme corrisposte nell’anno precedente. 

La norma non dispone alcun modello specifico per tale comunicazione o una specifica modalità di consegna, diversamente da quanto disposto per l’invio telematico del Modello “770”. 

Il Comune istante chiede dunque di sapere come va assolto quest’ulteriore obbligo di comunicazione. 

L’Agenzia delle Entrate, confermando quanto di fatto risultava già pacifico da anni, ha chiarito che l’obbligo di comunicazione ex art. 20, comma 2, del Dpr. n. 605/1973, è in concreto assolto mediante l’inserimento dei dati nel Quadro “SF” del Modello “770”, da inviare annualmente entro il 31 ottobre di ogni anno.

Peraltro, merita evidenziare che, se veramente il Comune istante eroga dette somme a terzi “al fine di aumentare la presenza del Comune sui social media”, sorge il dubbio che nel caso in esame non si tratti di contributi bensì di corrispettivi per attività di sponsorizzazione, come tali da assoggettare ad Iva in virtù della sussistenza di un rapporto sinallagmatico.

Evidenziamo inoltre che, salvo alcune eccezioni in determinate Regioni d’Italia o Province autonome, il versamento della ritenuta Ires del 4% ex art. 28, comma 2, Dpr. n. 600/73, deve essere effettuato mediante Modello “F24EP”, codice 106E, e non mediante Modello “F24” ordinario, codice 1045, come indicato dal Comune istante, ed inoltre alle Imprese beneficiarie dei contributi è necessario rilasciare una certificazione in carta semplice ad attestare la ritenuta operata e versata, affinché ne tengano conto nella loro Dichiarazione dei redditi.