Progettazione opera pubblica: è nullo il contratto d’incarico se la Delibera a monte non prevede l’ammontare del compenso

Nella Sentenza n. 21763 del 27 ottobre 2016 della Corte di Cassazione, i Giudici affermano che, in applicazione del combinato disposto degli artt. 284, comma 1, e 288, comma 1, del Rd. n. 383/34, deve

ritenersi nullo il contratto di incarico professionale stipulato tra Comune o Provincia, da un lato, e privato, dall’altro, ogni volta che risulti la nullità della Delibera a monte della sua stipulazione per mancata previsione dell’ammontare del compenso e dei mezzi per farvi fronte.In particolare, la Suprema Corte chiarisce che, nel vigore del combinato disposto degli artt. 284 e 288 del Rd. n. 383/34, la Delibera con la quale i competenti Organi comunali o provinciali affidano ad un Professionista privato l’incarico per la progettazione di un’opera pubblica, è valida e vincolante nei confronti dell’Ente Locale soltanto se contenga la previsione dell’ammontare del compenso dovuto al professionista e dei mezzi per farvi fronte. L’inosservanza di tali prescrizioni determina la nullità della Delibera, nullità che si estende al contratto di prestazione d’opera professionale poi stipulato con il Professionista, escludendone l’idoneità a costituire titolo per il compenso. Inoltre, i Giudici di legittimità rilevano che, sei vizi della Delibera sono privi d’incidenza sul contratto stipulato in forza di essa ove rendano la Delibera stessa soltanto annullabile, ciò non può dirsi in presenza di una violazione di legge che ne comporti la nullità, atteso il collegamento tra Delibera e contratto, poiché la Delibera a contrarre s’inserisce come passaggio obbligato nell’iter di formazione della volontà contrattuale della parte pubblica, cosicché la sua nullità (come la sua mancanza) si riflette necessariamente sulla validità del contratto. Infine, puntualizza la Suprema Corte che con la successiva introduzione dell’art. 23 del Dl. n. 66/89, le conclusioni sarebbero state le stesse.