Nella Delibera n. 217 del 24 novembre 2016 della Corte dei conti Toscana, viene chiesto se, alla luce dell’art. 1, comma 219, della “Legge di stabilità 2016”, sia consentito il conferimento di incarichi a tempo determinato ex art. 110, comma 1, del Dlgs. n. 267/00, per posti resisi vacanti dopo il 1° gennaio 2016, solo nel caso in cui la struttura dell’Ente sia stata oggetto di riordino negli anni 2014 e 2015, con riduzione dei posti dirigenziali.
La Sezione chiarisce che l’art. 1, comma 219 citato, applicabile anche agli Enti Locali, ricomprende nel vincolo di indisponibilità anche gli
Per vedere questi contenuti è necessario essere registrati. Premere Login per accedere o per attivare un abbonamento gratuito di prova.




