Attribuzione di P.O. e relativi trattamenti accessori: incompatibile con la corresponsione dell’indennità per specifiche responsabilità

Nella Delibera n. 235 del 1° dicembre 2016 della Corte dei conti Abruzzo, un Comune riferisce che, in convenzione con altri Comuni del territorio in questione, sono stati costituiti 2 Uffici speciali: “Ufficio Unico per la Pianificazione delle Aree interne” e “Ufficio Centrale unica di committenza”.

In particolare, il Comune istante chiede di conoscere se “l’attribuzione della responsabilità di entrambi gli Uffici ad un medesimo dipendente comunale di Categoria ‘D’ e la conseguente attribuzione delle posizioni organizzative e dei relativi trattamenti economici accessori siano compatibili, in sede di Contrattazione integrativa, con la corresponsione dell’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 17, comma 2, lett. f), Ccnl. 1° aprile 1999 del comparto Regioni ed Enti Locali”.

La Sezione afferma che, essendo il disposto normativo chiaro nell’individuare le condizioni che ostano alla corresponsione dell’indennità in questione ed essendo puntualmente previsto che tra esse vi è, per quel che riguarda i dipendenti di Categoria “D”, a cui il quesito del Comune istante fa riferimento, l’essere per l’appunto “titolari di posizione organizzativa”, l’interrogativo circa il “se l’attribuzione della responsabilità di entrambi gli Uffici ad un medesimo dipendente comunale di Categoria ‘D’ e la conseguente attribuzione delle posizioni organizzative e dei relativi trattamenti economici accessori sia compatibile, in sede di Contrattazione integrativa, con la corresponsione dell’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 17, comma 2, lett. f), Ccnl. 1° aprile 1999 del Comparto Regioni ed Enti Locali” trova risposta negativa.