Iva: la Corte di Giustizia Ue conferma la detrazione dell’Iva su investimenti sostenuti dal Comune per immobili ad uso promiscuo

Con la Sentenza della Corte di Giustizia Ue 10 settembre 2104, Causa C-92/13, è stata confermata la possibilità, per un Comune che ha sostenuto investimenti su un immobile ad uso promiscuo la cui superficie verrà adibita in parte ad attività istituzionali ed in parte commerciali, di poter detrarre l’Iva sulla quota parte della spesa inerente attività commerciali (considerando tra queste soltanto quelle a regime di imponibilità, che consentono la detrazione).

Nel caso di specie, la questione riguardava un Comune olandese che ha realizzato nel 2000, su un proprio terreno, un immobile stabilendo da subito – con un criterio oggettivo basato sulla superficie dell’edificio – che sarebbe stato utilizzato al 94% per fini istituzionali ed al 6% per fini commerciali (di cui l’1% per attività rilevanti Iva in regime di esenzione ed il 5% per attività rilevanti Iva in regime di imponibilità e quindi a totale detraibilità Iva).

In sintesi la Corte, richiamando la VI Direttiva Ue (77/388/Cee del Consiglio 17 maggio 1977), ha stabilito che il Comune può già con la prima occupazione (1° aprile 2003) recuperare in Iva il 5% delle spese sostenute per l’intera costruzione, potendo altresì recuperare l’Iva non detratta sulle spese sostenute successivamente nell’ambito dell’utilizzo dell’immobile, purché limitatamente alla quota-parte di utilizzo commerciale.

La Pronuncia della Corte si è basata peraltro sull’interpretazione dell’art. 5, paragrafo 7, lett. a), della VI Direttiva Ue, norma che non è stata recepita dall’Italia in quanto facoltativa, in base alla quale “gli Stati membri possono assimilare ad una cessione a titolo oneroso: a) l’impiego da parte di un soggetto passivo, per i bisogni della sua Impresa, di un bene prodotto, costruito, estratto, lavorato, acquistato o importato nel quadro di detta Impresa, qualora l’acquisto del bene in questione presso un altro soggetto passivo non gli dia diritto alla [detrazione] completa dell’[Iva].”

La Corte ha stabilito che tale norma deve essere interpretata nel senso che “si applica ad una situazione, come quella di cui al procedimento principale, nella quale un Comune occupa per la prima volta un edificio che ha fatto costruire sul suo terreno e della cui superficie utilizzerà il 94% per le sue attività svolte in qualità di Pubblica Amministrazione e il 6% per le sue attività svolte in qualità di soggetto passivo, di cui l’1% per prestazioni esenti che non danno diritto alla detrazione dell’Imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, l’utilizzo successivo dell’immobile per le attività del Comune può dare diritto alla detrazione dell’Imposta pagata per l’impiego previsto da tale disposizione soltanto nella misura corrispondente al suo utilizzo ai fini delle operazioni imponibili, ai sensi dell’art. 17, paragrafo 5, della VI Direttiva”. Tale ultima norma, lo ricordiamo, prevede che, “per quanto riguarda i beni ed i servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a [detrazione] di cui ai paragrafi 2 e 3, sia per operazioni che non conferiscono tale diritto, la [detrazione] è ammessa soltanto per il prorata dell’[Iva] relativo alla prima categoria di operazioni”.

In altre parole, a parere della Corte l’entrata in possesso da parte del Comune di un edificio da adibire, in parte ad utilizzi commerciali, deve essere assimilata ad una sorta di “autofornitura imponibile”, con conseguente detraibilità dell’Iva ad essa inerente, al fine di evitare – obiettivo dell’art. 5, paragrafo 7, lett. a), sopra citato – che si crei una distorsione della concorrenza qualora l’Iva rappresenti per il Comune un costo effettivo anche per la parte di spesa afferente l’attività commerciale a regime di imponibilità.

Occorre peraltro evidenziare che, al di là della comprensibile attenzione che è stata attribuita al Pronunciamento in questione dalla stampa nazionale e dai vari “bollettini” di aggiornamento periodico con titoli che indicano la possibilità per il Comune di detrarre l’Iva, la Sentenza in questione non aggiunge niente di nuovo riguardo ai comportamenti che possono (e che opportunamente dovrebbero) adottare i Comuni italiani che seguono attentamente i principi di detraibilità prospettica e di ripartizione oggettiva delle spese promiscue, in particolare di investimento, ricordati e suggeriti da sempre su queste pagine (tra le varie Note dell’Agenzia delle Entrate sull’argomento qui commentati, ricordiamo su tutti le Risoluzioni n. 321/E del 2008 e n. 169/E del 2009).

Soprattutto in vista della scadenza dichiarativa del 30 settembre prossimo e della possibilità, in sede di Dichiarazione Iva, di recuperare l’Iva non detratta sulle annualità di pagamento pregresse 2011 e successive (con possibile estensione anche all’anno 2010), si consiglia una riverifica immediata delle spese di investimento promiscue sostenute nell’ultimo quadriennio su immobili ad uso promiscuo, individuando – attraverso la collaborazione degli Uffici tecnici – criteri oggettivi di ripartizione delle spese, opportunamente certificati.

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