Nella Sentenza n. 7 dell’11 gennaio 2017 della Corte Costituzionale, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, del Dl. n. 95/12, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della Legge n. 135/12, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 35, 36, 38, 53 e 97 della Costituzione, nella parte in cui applica anche alla “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per i Dottori commercialisti” (Cnpadc) un prelievo commisurato alle spese per consumi intermedi dell’esercizio 2010.
L’art. 8, comma 3, ha presentato a tutti gli Enti inclusi nell’Elenco Istat della Pubblica Amministrazione una doppia richiesta: ridurre del 5% nel 2012 e del 10% dal 2013 (rispetto ai livelli del 2010) i propri consumi intermedi, vale a dire in pratica le spese di funzionamento, e versare i risparmi al bilancio nello Stato.
I Giudici costituzionali rilevano la legittimità della prima richiesta, poiché rientra nel coordinamento della finanza pubblica che lo Stato deve assicurare. Di contro però ritengono che la seconda richiesta sia qualificare come illegittima in quanto, con riferimento agli artt. 3, 38 e 97 della Costituzione, la stessa limita in modo irragionevole la libertà economica dei cittadini, violando i diritti previdenziali e non rispettando il principio del buon andamento della P.A.
Viene dunque sancita l’illegittimità della norma che aveva previsto l’obbligo, a carico delle Casse di previdenza dei Professionisti contabili, di versare allo Stato una parte dei risparmi obbligatori sulle spese di gestione.




